AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UFF. P.P.A./FAV - SERVIZIO RECLUTAMENTO Corso Vittorio Emanuele n. 116 00186 - ROMA
Sono pervenute richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. A riguardo, si rilevano diverse casistiche che si ritiene opportuno esaminare al fine di offrire un quadro puntuale della attuale normativa in materia.
TITOLO I
Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
L' art. 12 della legge 25 gennaio 2006,n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione.
Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell' art.12 della legge n.29/2006 :
- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall' art. 38 del D.L.vo n.165/2001 (quali, a titolo esemplficativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici).
La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale.
Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, trova applicazione l' art. 38 del D.L.vo n.165/2001 , il quale stabilisce che, sussistendo detti presupposti, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevati ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina.
TITOLO II
Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia da cittadini italiani, dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica.
L' art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - T.U.- al comma 4 , novellato dall' art.13 della legge n.29/2006 , prevede che i cittadini italiani, dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.
E' da rilevare che l' articolo 13, comma 1, lettera a), legge n. 29/2006 , modificando l' art. 379 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , estende la possibilità ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia al corrispondente titolo italiano e contemporaneamente abroga il disposto di cui all' art. 380 del menzionato D.Leg.vo 297/94.
La valutazione dei titoli di studio di cui si può chiedere il riconoscimento riguarda quindi i titoli posseduti dai cittadini appartenenti all'Unione Europea, acquisiti sia in Paesi dell'Unione Europea che in Paesi Terzi. Tale disposizione va riferita alle competenze degli Uffici Scolastici regionali, che, quindi provvederanno di conseguenza.
Si precisa, inoltre, che, allo stato, per cittadini comunitari si intendono i cittadini dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria; Paesi europei equiparati all'U. E. , Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino; nonché i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria ( 3°comma, art. 26 del D.L.vo 19.11.07 n. 251 ).
Si rammenta che alla "dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante".
La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti. (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).
Per quanto concerne la documentazione che gli interessati debbono esibire a corredo della richiesta, con particolare riguardo ai programmi delle materie studiate all'estero, si ritiene che possano essere esibiti anche i programmi "contenuti" nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell'Educazione o singole istituzioni scolastiche); ciò, soprattutto, per quanto riguarda i rifugiati politici, che potrebbero avere insormontabili difficoltà nel reperimento di tale documentazione nel Paese di origine.
Qualora poi non fosse percorribile anche questa strada, la certificazione verrà rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane che potranno desumere i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82); qualora anche questa eventualità non fosse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell'interessato, sulla base anche dell'elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.
TITOLO III
Prosecuzione degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri
Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, si rammenta che la materia è regolata dall' art. 192, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94 (tuttora vigente).
Tale articolo prevede che, subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provini, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
Giova precisare che, in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
Si fa presente che indicazioni per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010 .
Minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
Si rammenta che, ai sensi dell' art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1994 , "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".
La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n.251 , i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
TITOLO IV
Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari
Si rammenta che la vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia.
Pertanto, si segnala che le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all'eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all'eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini. Ciò, ovviamente, in assenza di trattati od accordi internazionali intercorsi con l'Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni.
TITOLO V
Soggiorni di studio all'estero
Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.
A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.
Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.
Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.
TITOLO VI
- Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti:
A) Presso scuole straniere in Italia: Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia ( art. 382 D.L.vo 297/94 ).
L'Ufficio Legislativo, con nota n. 3024 del 14/7/09, ha chiarito che il nulla osta non va richiesto, qualora lo studente abbia frequentato le scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation (I.B.O.) sin dall'inizio del suo percorso scolastico, non avendo mai frequentato scuole in nazioni diverse dall'Italia, infatti: "una lettura della norma fondata elusivamente sul dato letterale comporterebbe il realizzarsi di ipotesi di disparità di trattamento fra studenti, sia italiani sia comunitari, che hanno seguito lo stesso percorso di studio sulla base della sola circostanza che mancherebbe il requisito dell'aver iniziato gli studi all'estero. Tale situazione comporta la non conformità della stessa alla Costituzione".
Pertanto, gli Uffici Scolastici competenti potranno procedere ad eventuali richieste di riconoscimento del titolo straniero, anche in assenza di nulla osta.
B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation:
Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.) - Legge 30 ottobre 1986, n. 738 .
Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all' art. 2 legge 738/86 , alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 , é automaticamente equipollente - quindi valido a tutti gli effetti di legge - ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado. Qualora, invece, il diploma sia stato conseguito in una istituzione scolastica non iscritta in tal elenco, il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano seguendo l'istruttoria prevista per i titoli conseguiti all'estero.
Al riguardo si rammenta che ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale ( art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 164 del 2/8/2010 ).
Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana (C.M. 19 del 3/3/11).
I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).
C) Titoli di studio rilasciati da "International School of Trieste" ( art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994 ).
Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste, ai sensi dell' art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994 . Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d'esame di italiano prevista dalla scuola stessa.
I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di scuola secondaria di secondo grado e consentono l'iscrizione presso gli Atenei italiani.
Si allega alla presente nota un pro-memoria per una più completa informazione, nonché i modelli di dichiarazione di equipollenza, di "nulla osta" e di domanda ai sensi art. 38 del D.leg.vo 165/01 e art. 12 della L. 29/06 .
Il Direttore Generale Carmela PALUMBO F.to Palumbo
I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (diploma di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità qui elencate:
Documentazione richiesta:
1. Domanda di equipollenza diretta alla articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale (v. modello);
2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
- traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
- legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
- dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.(*)
3. Certificato di cittadinanza europea;
4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.
(*) Per "Rappresentanza diplomatico-consolare competente" si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli. Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico competente, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza.
Prove integrative
L'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale - può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al D.M. 1.2.1975.
Votazione
L'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.
Rilascio della Dichiarazione di equipollenza
Il Dirigente dell'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dallo stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.
Domanda di equipollenza (Fac - simile)
Il/La sottoscritto/a.............. ........................ a ........................... il...............trovandosi nella condizione di .................. chiede ai sensi dell' art. 13 della L. 29/06 , l'equipollenza al diploma di ..................................................................... (indicare: di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione, qualifica professionale e diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di studio straniero ................................................................. .
conseguito nell'anno.................(aggiungere "come candidato esterno" qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola ...................
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che
- in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Regionale;
-di essere in possesso della cittadinanza europea;
-di aver trascorso all'estero, in qualità di ................. i seguenti periodi ................... e di avere la residenza a ................. in via/piazza ................................................................ e il recapito ............... (n. tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.
Il/la sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile.
Data
Firma del richiedente (o del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minorenne)
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un'apposita domanda secondo l'accluso modello, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l?autonomia scolastica - Ufficio 6° prima dell'inizio dell'anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.
Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di "nulla osta" può essere presentata dall'interessato alla detta DG al momento del rientro in Italia.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile. La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare italiana competente.
3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 2. Tale dichiarazione deve essere collegata con timbri contestuali all'attestato in questione (o una sua copia autenticata).
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale (v. sopra).
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici.
Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Il "nulla osta" è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola. Il "nulla osta" ha come unico scopo quello di verificare:
a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni della legge;
b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all'estero;
c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in Italia ai sensi del D.P.R. 18/4/94, n. 389 (ex legge 1630/40 ), o è stata esplicitamente e specificamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano.
Il "nulla osta" deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato) per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia (ai sensi del DL 16.4.1994, n. 297, art. 382, comma 3 - ex legge 15.3.1986, n.69 ).
Non occorre il "nulla osta" per la scuola francese "Chateaubriand" e la scuola tedesca "Scuola Germanica di Roma". In base ad accordi culturali tra i due Paesi e l'Italia, entrambe le scuole sono considerate alla stessa stregua di scuole italiane; il "Baccaleauréat " e l' "Abitur" corrispondono alla maturità scientifica italiana.
Presupposto è che i figli di cittadini italiani (1 genitore) abbiano studiato la lingua italiana come "lingua madre". Nel caso che il figlio non abbia studiato all'estero l'italiano e non sia in grado di sostenere all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado la prova di italiano come lingua madre, si può richiedere un "nulla osta preventivo" al fine di poter seguire l'italiano come "lingua straniera".
Modello di domanda di "nulla osta" (Fac - simile)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica Ufficio 6° Viale Trastevere 76 A - 00153 ROMA
Il/La sottoscritto/a ........... . nat........ a............. il .............. trovandosi nelle condizioni di ............... (cittadino italiano residente o che ha risieduto all'estero per motivi di lavoro / professionali) oppure congiunto di ............ (indicare rapporto di parentela), proveniente dalla scuola ............ (denominazione, località, Paese), chiede ai sensi dell' art. 382 D.L.vo 16.4.94, n. 297 il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola ............... (denominazione, indirizzo), classe ........... .
Il /La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di aver trascorso all'estero per motivi di lavoro /professionali propri o (se congiunto) di ................. (indicare rapporto di parentela), i seguenti periodi ................;
- di avere la seguente residenza ........... ed il seguente recapito ................ al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda.
Data
Firma del richiedetene (o dei genitori esercenti la patria potestà, nel caso di minorenne)
AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - Uff. VI V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma
Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell' art. 12 della legge 29/1/06, n. 29 .
Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a il ______________ a _________________________________________________ di cittadinanza ____________________________________________________________ residente a _____________________in Via ____________________________________ telefono __________________ fax ___________________ email ___________________ chiede, ai sensi dell' art. 12 della legge 29/1/06, n. 29 , l'equivalenza del proprio titolo di studio __________________________________________________________________ rilasciato da (1) ____________________________________________________________ in data __________________________________________________________________ dovendo partecipare a (2)___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Chiede, inoltre, che il relativo parere di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________
Data ________________
Firma ___________________________
Si allegano i seguenti documenti:
- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato (3);
- copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi (3)
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.
(1) indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio
(2) indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare
(3) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.
Per una più agevole lettura della presente nota, si riportano di seguito alcuni riferimenti, relativi a disposizioni sia italiane che a direttive europee e convenzioni internazionali.
Convenzioni:
a) la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965 ;
b) la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio d'Europa e della Regione europea dell'Unesco), firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148 .
Direttive europee:
a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 , avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 , che integra la precedente.
Disposizioni italiane:
Vengono in evidenza sia il Decreto legislativo 286/98 e il relativo Regolamento di attuazione ( D.P.R 394/99 ) sia la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dall'altro, gli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio. In particolare occorre ricordare:
a) legge 21 novembre 1980, n. 965 , di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;
b) legge 11 luglio 2002, n. 148 , di ratifica della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE ;
d) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , di attuazione della Direttiva 92/51/CEE ;
e) gli specifici accordi stipulati, ad oggi, tra l'Italia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
f) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio stranieri continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate a seguito dell' art. 5 della legge 153/71 :
- D.I. 20 febbraio 1973;
- D.M. 20 giugno 1973;
- D.M. 1 febbraio 1975;
- D.M. 20 luglio 1978;
- D.M. 2 aprile 1980;
circolari : n. 280 (prot. 3630 /72-1) del 14 novembre 1978; n. 172 (prot. 4635/72-1) del 13 giugno 1980; n. 264 (prot. 5881/72-1) del 6 agosto 1982; n. 131 (prot. 5522/72-1) del 15 maggio 1990, n. 132 del 28 aprile 2000.