DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' 23 novembre 1999
Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall'
art. 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero .
Pubblicato in GU, n. 291 del 13/12/1999
Vigente al 23/11/2024
Vigente dal: 13/12/1999
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Il Ministro delle Pari opportunità
di concerto con
I Ministri per la Solidarietà sociale, dell'Interno e della Giustizia
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400
;
Visti gli articoli 2, 5 e 12 del
decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303
;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data22 ottobre 1998
, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è statanominata Ministro per le pari opportunità;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data10 novembre 1998
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - seriegenerale - n. 272 del 20 novembre 1998, recante delega di funzionidel Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Laura Balbo inmateria di pari opportunità e in particolare ad esercitare lefunzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazionicompetenti, al fine di assicurare la corretta attuazione dellenormative e degli orientamenti governativi in materia di pariopportunità;
Visto il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto1999, n. 394
- regolamento di attuazione del sopracitato testo unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3novembre 1999, supplemento ordinario n. 190/L;
Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1999 istitutivo dellacommissione interministeriale prevista dall' art. 25, comma 2 , del predetto regolamento, per l'attuazione dell' art. 18 del già citatotesto unico ;
Considerato che, tra i compiti affidati alla predetta commissione,il comma 3 del precitato art. 25 del regolamento attuativo, allalettera c) esplicitamente prevede la selezione dei: "programmi diassistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondodi cui al comma 1 , sulla base dei criteri e delle modalità stabiliticon decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con iMinistri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia egiustizia";
Ravvisata, quindi, la necessità di individuare i criteri e lemodalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e diintegrazione sociale disciplinati dalla predetta norma attuativa delpiu' volte citato art. 18 del testo unico ;
Decreta:
Art. 1.
Compiti della commissione
Art. 2.
Tipologie di programmi
1.
Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di assistenza ed integrazione sociale:
b) programmi di protezione sociale.
2.
Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti: interventi volti all'informazione e campagne di sensibilizzazione; indagini e ricerche sulla consistenza e l'andamento del fenomeno; interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del traffico di persone, nonchè alle diverse forme di assistenza alle vittime; interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonchè alla generalizzazione delle buone pratiche; promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di origine del fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del traffico; sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime del traffico; attività di monitoraggio e di verifica dell'efficacia dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.
3.
Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all' art. 18 del testo unico , allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.
Art. 3.
Azioni di sistema
2.
In ogni caso non puo' essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all' art. 18 del testo unico .
Art. 4.
Programmi di protezione sociale
1.
I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente
art. 2, comma 3
, possono essere presentati dai seguenti soggetti: regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi; soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'
art. 52, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394
.
3.
La presentazione del progetto deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa: gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio; i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto; la localizzazione dell'intervento; le metodologie utilizzate; la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza, inserimento socialelavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i Paesi di origine, ecc.); i destinatari dell'intervento (numero, tipologia, provenienza); la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto; le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento; le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica, competenze richieste, ore di lavoro previste); strutture, immobili ed attrezzature occorrenti; costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale - attrezzature - strutture - materiale di consumo - utenze - spese amministrative - misure di sostegno - misure di accompagnamento); partecipazione al finanziamento da parte dell'Ente proponente, in misura pari al 30 per cento; eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;
b) una analisi costibenefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati: numero persone assistibili o destinatarie; effetto moltiplicatore; trasferibilità dei risultati; promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a: natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonchè del soggetto attuatore se diverso dal proponente; esperienze maturate dal soggetto proponente, nonchè dal soggetto attuatore.
4.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base delle priorità eventualmente, indicate negli avvisi di cui al successivo
art. 5
, nonchè dei seguenti indicatori e criteri: esperienza e capacità organizzativa del proponente; articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia; capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale; cantierabilità dell'intervento; localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno; assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali; carattere innovativo dell'intervento; qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socialelavorativo; caratteristiche delle azioni integrate; competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza; ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera b) .
5.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti.
Art. 5.
Termini e modalità per la presentazione dei progetti
1.
I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente
art. 2, comma 3
, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 23 novembre 1999
Il Ministro per le Pari opportunità Balbo
Il Ministro per la Solidarietà sociale Turco
Il Ministro dell'Interno Russo Jervolino
Il Ministro della Giustizia Diliberto