Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DECRETO 9 marzo 2010
  Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'Istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2010.  
  Pubblicato in GU, n. 97 del 27/04/2010
  Vigente al 23/11/2024 


  Vigente dal: 12/05/2010
  urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2010-03-09;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO ed IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l' art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l' art. 39, comma 4  , del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l' art. 46 del regolamento di attuazione  del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1 , commi 376   e 377   della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », e in particolare l' art. 1, comma 5  ;

Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2009-2010.

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:


   
  Art. 1    
    Per l'anno accademico 2009 - 2010 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e in numero di 6.210 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 9 marzo 2010

Il Ministro degli affari esteri Frattini

Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini