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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 156 del 06/07/2012
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95@2012-08-07


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, gia' disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  , nonche' di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 23 

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

 
  11.  Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale  
 
, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,[1]  
  in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa  
 
[ ... ] [2]  
  , dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011  e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011  ,  
 
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011[3]  
  e' autorizzata la spesa massima di  
 
[ ... ] [4]  
   
 
495 milioni[5]  
  di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  , e' individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli inter enti di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  
 
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. [6]  
 
 
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Giarda

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 agosto 2012, n. 135.  In vigore dal 15/08/2012

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 agosto 2012, n. 135. In vigore dal 07/07/2012 al 14/08/2012

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 agosto 2012, n. 135.  In vigore dal 15/08/2012

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 agosto 2012, n. 135. In vigore dal 07/07/2012 al 14/08/2012

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 agosto 2012, n. 135.  In vigore dal 15/08/2012

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 agosto 2012, n. 135.  In vigore dal 15/08/2012