Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
  Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 114 del 17/05/2022
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50@2022-07-15


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34  , recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita' produttive;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana


   
  Titolo I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

 

 
Capo III 

Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

 
 
  Art. 48 

Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa

 
  1.  In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
 
  2.  Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  , che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1  , sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987  provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico.
 
 
 
Art. 48-bis 

Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina

 
  1.   
All' articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109  , dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "  
 
  7-bis.  Nel caso in cui per le attivita' di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  , i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano piu' iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  . Ai fini della predetta iscrizione, non e' richiesta alcuna documentazione tecnica ed e' sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento e' sospeso il termine per l'appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorita', delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operativita' e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attivita' di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
 
  7-ter.  Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto
".
 
  2.  All' articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233  , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta"; b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
 
  3.  L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , e' incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  .
[1]  
 
 
 
Art. 48-ter 

Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati

 
  1.   
Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo  
le parole: "e successive mo
dificazioni," sono inserite le seguenti:  
"di migranti e rifugia
ti".
[2]  
 
 
  Art. 59 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

 

Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Franceschini, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro delle politiche sociali

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 luglio 2022, n. 91.  In vigore dal 16/07/2022

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 luglio 2022, n. 91.  In vigore dal 16/07/2022