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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2007
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.  
  Pubblicato in GU, n. 59 del 12/03/2007
  Vigente al 23/11/2024 


  Vigente dal: 27/03/2007
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2007-01-09;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed, in particolare, l' art. 3, comma 4  , che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico;

Considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2007-2009 che individua i criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari è in corso di elaborazione;

Rilevato che, in attesa della determinazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007, è urgente definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per lo stesso anno 2007, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli;

Visto l' art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede come, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Rilevato pertanto che - al fine di soddisfare le suesposte esigenze di lavoratori extracomunitari stagionali del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo - è necessario provvedere alla determinazione della quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2007, in via di programmazione transitoria stabilita nel limite delle corrispondenti quote fissate per l'anno 2006;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 - che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale - ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, che ha definito un'ulteriore quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando la quota complessiva dei lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 ad 80.000 unità;

Tenuto conto che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria stagionale per l'anno 2007, così come segnalato dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' art. 2-bis  del testo unico sull'immigrazione, risulta essere analogo a quello dell'anno 2006;

Visto altresì l' art. 23  del citato testo unico sull'immigrazione il quale - allo scopo di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata - prevede che gli stranieri che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale e di istruzione realizzate nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi approvati dal Ministero della solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, sono preferiti nei settori di impiego ai quali le predette attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;

Rilevato che nell'anno 2006 in alcuni Paesi non comunitari da cui provengono importanti flussi di manodopera, sono stati avviati corsi di formazione professionale e di istruzione con la partecipazione di alcune Regioni italiane ed in collaborazione con le autorità nazionali degli stessi Paesi, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata e che tali corsi si concluderanno entro i primi mesi dell'anno 2007;

Rilevato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  , nell'ambito della quota complessiva di 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale prevede, all' art. 2, comma 2  , una quota di 2.000 ingressi per i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell' art. 23   del testo unico sull'immigrazione;

Ravvisata la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.
 
 
  Art. 2   
  1.  Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell' art. 23 del Testo unico sull'immigrazione  .
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 9 gennaio 2007

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri