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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014
  Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia.  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014  , con il quale il signor Giuliano Poletti e' stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  ;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012  , recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 15 relativo al Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale e l'articolo 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:


   
  Art. 1 

Delega di funzioni

 
  1.  A decorrere dalla data del presente decreto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (di seguito denominato «Ministro») sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, politiche della famiglia e integrazione.
 
 
  Art. 2 

Delega di funzioni in materia di politiche giovanili e in materia di Servizio civile nazionale

 
  1.  Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili.
 
  2.  In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato a:
   a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
   b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
   c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;
   d)  esercitare le funzioni di cui all' articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
   e)  esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all' articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297  , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15  ;
   f)  esercitare le funzioni di cui all' articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  , come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  , in tema di comunita' giovanili;
   g)  esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 , commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247  , in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali;
   h)  esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  ;
   i)  esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127  ;
   l)  esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  .
 
  3.  Il Ministro esercita, altresi', le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230  , alla legge 6 marzo 2001, n. 64  , al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  .
 
  4.  Per l'esercizio delle funzioni citate nei commi precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale.
 
 
  Art. 3 

Delega di funzioni in materia di politiche della famiglia

 
  1.  Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.
 
  2.  In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato:
   a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;
   b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;
   c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;
   d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;
   e)  a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1 , commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ;
   f) a promuovere e coordinare le attivita' in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;
   g) a promuovere e coordinare, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.
 
  3.  Il Ministro e' responsabile delle attivita' del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2009, n. 43  . Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103  .
 
  4.  Il Ministro e' delegato all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565  .
 
  5.  Per l'esercizio delle funzioni citate nei commi precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad eccezione dell'Ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali.
 
 
  Art. 4 

Delega di funzioni in materia di integrazione

 
  1.  Il Ministro, ferme restando le competenze in materia di integrazione e immigrazione gia' attribuite dalla legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' delegato a promuovere iniziative, anche normative, in materia di integrazione, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nella stessa materia.
 
 
  Art. 5 

Altre competenze

 
  1.  Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi' delegato:
   a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
   b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
   c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
 
  2.  Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  .
 
  3.  Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.
 
 
  Art. 6 

Ulteriori disposizioni

 
  1.  Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate per il tramite dei Sottosegretari di Stato on. Franca Biondelli, on. Teresa Bellanova, on. Luigi Bobba e sen. Massimo Cassano.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti
 

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: Renzi