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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato per l'anno 2017.  
  Pubblicato in GU, n. 60 del 13/03/2017
  Vigente al 23/11/2024 


 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico ell'immigrazione";

VISTO, in particolare, l' articolo 3, comma 4 del Testo unico sull'immigrazione  , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e inoltre dispone, ai sensi della stessa norma, che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2015  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 26 del 2 febbraio 2016, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2016, che ha previsto una quota d'ingresso di 13.000 cittadini non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto una quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203  , recante l'attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 è necessario prevedere una quota d'ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

TENUTO CONTO inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

RAVVISATA infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015  ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016  , con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA


   
  Articolo 1   
  1.  A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Nell'ambito della quota massima indicata all' articolo 1  , son ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità.
 
  2.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  3.  E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, nell'ambito della quota indicata al comma 1  , di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
  4.  Nell'ambito della quota prevista al comma 1  , è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  5.  E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1  , la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
   a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Articolo 3   
  1.  E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all' articolo 2, comma 1  , di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
   b) liberi professionisti che intendono esercitare libere professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   c)  titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850  ;
   d)  artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850  ;
   e)  cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Nell'ambito della quota massima indicata all' art. 1  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità.
 
  2.  La quota indicata al comma 1  del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
 
  3.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2  , che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
 
 
  Articolo 5   
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
   a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
   b)  per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all' articolo 4  , dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
 
  2.  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all' art. 1  .
 
  3.  Resta fermo quanto previsto dall' art. 34, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall' articolo 2, comma 2  .
 
 
  Articolo 7   
  1.  Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 

 

Roma, 13 febbraio 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Maria Elena Boschi