Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
  Limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2017-07-28;nir-1

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400  recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  , recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012  , recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242  , recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189  , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTO il decreto del Segretario Generale 1 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 16 settembre 2016 al n. 2551, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016  con il quale, tra gli altri, l'On. Dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016 concernente Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio", con il quale all'On. Dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017  , recante la "Delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio On. Dott. Luca Lotti" ed in particolare l'art. 1 con il quale vengono delegate, tra l'altro, al citato Ministro, a decorrere dal 12 dicembre 2016, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 1, lett. e) del sopracitato decreto con il quale vengono delegate, tra l'altro le funzioni di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) n. 1570 in data 10 maggio 2017 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.149 atleti non comunitari, che svolgeranno attività sportiva professionistica o comunque retribuita per la stagione agonistica 2017/2018;

Vista la nota del 3 luglio 2017, prot. 2319, con la quale il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta del CONI;

VISTA la nota del 21 luglio 2017, prot. 2741, con la quale il ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari, proposto dal CONI, nella misura di n. 1149 unità;

RITENUTA pertanto congrua la predetta proposta del CONI relativa al limite di ingresso nel territorio nazionale di atleti non appartenenti all'Unione Europea per n. 1149 unità;

DECRETA


 

Per la stagione agonistica 2017/2018 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che svolgeranno attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali è determinato complessivamente in n. 1149 unità.


 

Roma, 28 luglio 2017

On. Luca Lotti