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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2014
  Oggetto: limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea.  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2014-10-07;nir-1

Indice


VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  , recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 , recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e le successive modifiche apportate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013 ;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242  , recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014  concernente la delega in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189  , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1506 in data 7 maggio 2014 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.190 atleti extra comunitari per la stagione agonistica 2013/2014;

VISTA la nota del 3 giugno 2014, prot. 7417, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti stranieri nella misura di n. 1.190 unità;

VISTA la nota del 5 giugno 2014, prot. n. 3818 pervenuta a questa Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata in data 23 settembre 2014, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari, proposto dal CONI, nella misura di n. 1.190 unità;

RITENUTO congruo il predetto limite di ingresso nel territorio nazionale di atleti extracomunitari;

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per la stagione agonistica 2014/2015 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali, è determinato complessivamente in n. 1.190 unità.
 

 

Graziano Delrio