Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 6 aprile 1977, n. 236
  Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all' accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960  .  
  Pubblicato in GU, n. 147 del 01/06/1977
  Vigente al 23/11/2024 


  Vigente dal: 16/06/1977
  urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  E' approvato il protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 del protocollo stesso.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE 1960  
 

Ai termini dell'articolo 48, comma "d" dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960, le autorita' italiane e brasiliane, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stabilito il seguente Protocollo aggiuntivo al riferito Accordo di emigrazione:

ARTICOLO 1.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:

I. - Per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternita'; d) l'assicurazione contro la tubercolosi; e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

II. - Per quanto riguarda la Repubblica Federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell'INPS: a) l'assistenza medica e l'incapacita' al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) la vecchiaia; c) l'invalidita'; d) la morte.

2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applichera' altresi' alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.

3. Si applichera' inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.

ARTICOLO 2.

Le legislazioni indicato all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.

ARTICOLO 3.

Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie, conformemente alla legislazione vigente, in uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 4.

1. Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comportera' le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarra' soggetto alla legislazione del primo Stato sempreche' la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potra' prorogare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'autorita' competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea restera' soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando e' in porto, sara' soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerate ai paragrafi precedenti.

ARTICOLO 5.

1. a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all'articolo 1, le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell'altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarita' della sua legislazione.

b) Per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere.

2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all'altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all'articolo 1 potra', a richiesta, riacquistarle in virtu' del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presentera' la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avra' diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sara' stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgera' a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verra' tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.

ARTICOLO 6.

1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attivita', o pensionato che abbia diritto all'assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell'altro. Stato contraente. Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona.

2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangono nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell'iscrizione di detto lavoratore nell'assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento.

3. L'estensione e le modalita' dell'assistenza medica concessa dall'Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (paragrafo 1) nonche' dell'assistenza prestata dall'Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (paragrafo 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Cio' nondimeno, la durata dell'assistenza medica sara' quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui e' iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spettera' ancora all'Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo, casi d'urgenza.

4. Le spese relative all'assistenza indica di cui al presente articolo saranno addebitate all'Istituto competente cui e' iscritto il lavoratore. Gli istituti competenti degli Stati contraenti fisseranno annualmente di comune accordo la somma pro capite da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalita' di rimborso delle spese stesse.

ARTICOLO 7.

1. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assicurazione in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti totalizzera' tali periodi per la concessione delle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti.

2. Quando, secondo la legislazione degli Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipenda dai periodi di assicurazione compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, saranno totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nella stessa professione nell'uno o nell'altro Stato. Quando in uno Stato contraente non esista un regime speciale di assicurazione per detta professione si terra' conto, per la concessione delle prestazioni nell'altro Stato, soltanto dei periodi nei quali la professione sia stata esercitata nel primo Stato sotto il regime di assicurazione in esso vigente. Se, tuttavia, il lavoratore non abbia diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime saranno considerati come compiuti nel regime generale.

3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ciascuno Istituto competente determinera', in base alla propria legislazione e tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati, se l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per la concessione delle prestazioni previste da quella legislazione.

ARTICOLO 8.

Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il periodo di assicurazione o di attesa necessario per la concessione, delle prestazioni in denaro per malattia, avra' diritto nell'altro a tali prestazioni, alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato e a carico di detto Stato. Analogo diritto, sara' riconosciuto quando la somma dei periodi di assicurazione o di contribuzione trascorsi in entrambi gli Stati sia sufficiente per completare detto periodo di assicurazione.

ARTICOLO 9.

Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all'articolo 7 del presente Protocollo o i loro familiari a carico hanno diritto in virtu' delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti, in conseguenza della totalizzazione dei periodi di assicurazione, saranno liquidate con le seguenti modalita':

a) l'Istituto competente di ciascuno Stato contraente determinera', separatamente, la prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

b) la quota parte a carico di ciascuno Istituto competente: risultera' dalla proporzione stabilita tra il periodo totalizzato e il tempo trascorso rispettivamente sotto la legislazione di ciascuno Stato.

ARTICOLO 10.

Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il conseguimento del diritto alla prestazione, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'Istituto competente di detto Stato determinera' l'importo della prestazione, secondo la propria legislazione, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

ARTICOLO 11.

Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sara' a carico dell'Istituto competente di tale ultimo Stato.

ARTICOLO 12.

Se per valutare il grado di incapacita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi, in considerazione gli infortuni sul lavoro e, le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresi' gli infortuni sul lavoro e la malattia professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.

ARTICOLO 13.

Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorita' competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'articolo 1. Tali Autorita' scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.

ARTICOLO 14.

1. Le Autorita' e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella, applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

2. Gli esami medico-legali richiesti dall'Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altro Stato saranno compiuti dall'Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.

ARTICOLO 15.

1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtu' del presente Protocollo aggiuntiva, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine.

2. Il pagamento delle prestazioni sara' effettuato direttamente o per il tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalita' da concordare fra gli Istituti stessi.

ARTICOLO 16.

1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell'altro Stato.

2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtu' del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari e del registro pubblico, sempreche' siano stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.

ARTICOLO 17.

Per l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorita' e gli Istituti competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro e con i beneficiari o loro rappresentanti.

ARTICOLO 18.

Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorita' o agili istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorita' o agli Istituti competenti dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 19.

I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato contraente saranno considerati come presentati in tempo utile, anche quando siano stati presentati dinanzi all'istituzione corrispondente dell'altro Stato, sempreche' la presentazione sia stata effettuata nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato competente a giudicare i ricorsi.

ARTICOLO 20.

Le Autorita' consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorita' e gli Istituti competenti dell'altro Stato in materia di sicurezza sociale.

ARTICOLO 21.

Le Autorita' competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze e controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

ARTICOLO 22.

Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno di comune accordo, istituire organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.

ARTICOLO 23.

Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore un mese dopo la data dell'ultima di tali notifiche.

ARTICOLO 24.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo avra' durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima dalla sua scadenza.

2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, sempreche' il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo.

3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cessasse di essere in vigore saranno regolati fra le autorita' competenti dei due Stati contraenti.

Fatto a Brasilia il 30 gennaio 1974 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana: CARLO ENRICO GIGLIOLI

Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile: JULIO BARATA

Visto, il Ministro per gli affari esteri: FORLANI