Regione Toscana
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
  Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Art. 39 (estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 15 del 20/01/2003
  Vigente al 23/11/2024 



La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


 
 
 
  Art. 39.  

(Convenzioni in materia di sicurezza)

 
  1.  Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
 
  2.  La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita' commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
 
  3.  Per le convenzioni di cui al comma 1  continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  .
 
  4.  L' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232  , non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
 
 
4-bis.  Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.[1]  
 
 
4-ter.  Per le finalità di cui al comma 4-bis  , gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. [2]  
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004