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LEGGE 3 aprile 1989, n. 147
  Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.  
  Pubblicato in GU, n. 97 del 27/04/1989
  Vigente al 23/11/2024 


  Vigente dal: 28/04/1989
  urn:nir:stato:legge:1989-04-03;147

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all' articolo 1  a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo V della convenzione stessa.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 3 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO IN MARE  
 

LE PARTI ALLA CONVENZIONE.

PRENDENDO ATTO della grande importanza che nelle varie convenzioni rivestono l'assistenza alle persone in pericolo in mare e l'installazione da parte di tutti gli Stati costieri di strumenti adeguati ed efficaci per la vigilanza costiera e per i servizi di ricerca e di salvataggio.

AVENDO ESAMINATO la Raccomandazione n. 40 della Conferenza internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, che riconosce l'opportunita' di coordinare le attivita' di un certo numero di organizzazioni intergovernative riguardo alla sicurezza in mare e al di sopra del livello del mare.

DESIDERANDO intensificare e promuovere queste attivita' grazie alla creazione di un piano internazionale di ricerca e di salvataggio in mare, che risponda alle necessita' del traffico marittimo in materia di salvataggio delle persone in pericolo in mare.

AUSPICANDO di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di ricerca e di salvataggio del mondo intero e tra tutti coloro che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla Convenzione ed al suo Allegato, che e' parte integrante della Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla Convenzione costituisce anche un riferimento al suo Allegato.

ARTICOLO II

Altri trattati e interpretazione

1. Nessuna disposizione della Convenzione pregiudichera' la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e posizioni giuridiche presenti o future di qualsiasi Stato riguardo al diritto del mare e alla natura o l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.

2. Nessuna disposizione della Convenzione dovra' essere interpretata in modo da pregiudicare gli obblighi o i diritti delle navi, definiti in altri strumenti internazionali.

ARTICOLO III

Emendamenti

1. La Convenzione potra' essere modificata attraverso l'una e l'altra delle procedure di cui ai successivi paragrafi 2. e 3.

2. Emendamento successivo ad un esame condotto dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"):

a) ogni emendamento proposto da una Parte ed inviato al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale"), ovvero ogni emendamento ritenuto necessario dal Segretario Generale a seguito di un emendamento ad una disposizione equivalente dell'Allegato 12 alla Convenzione relativa all'aviazione civile interna zionale verra' inviato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti, almeno sei mesi prima del suo esame da parte del Comitato per la sicurezza in mare.

b) Le Parti, siano esse membri o meno dell'Organizzazione, saranno autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la sicurezza in mare per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

c) Gli emendamenti verranno adottati con una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento.

d) Gli emendamenti adottati conformemente al comma c) saranno comunicati per l'accettazione a tutte le Parti a cura del Segretario Generale.

e) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato verra' ritenuto accettato alla data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto uno strumento di accettazione dai due terzi delle Parti.

f) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 verra' considerata accettata allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui esso e' stato comunicato alle Parti per la loro accettazione. Tuttavia, se nel corso di questo periodo di un anno piu' di un terzo delle parti avranno notificato al Segretario Generale che esse sollevano un'obiezione contro detto emendamento, questo ultimo verra' considerato come non accettato.

g) Un emendamento ad un articolo o ai paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 dell'Allegato entrera' in vigore: i) nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso e' considerato accettato; ii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) e' stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento; iii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione.

h) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui e' considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potra' notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento cosi' decide.

3. Emendamento con convocazione di una Conferenza:

a) Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convochera' una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.

b) Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti cosi' adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.

c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verra' considerato come accettato ed entrera' in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma e, f), g) e h) del paragrafo 2., a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2. al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2. vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.

4. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtu' del comma h) paragrafo 2. dovra' essere inviato per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informera' tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

5. Il Segretario generale informera' gli Stati di ogni emendamento che entrera' in vigore nonche' della data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO IV

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1) La Convenzione e' aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1 novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso: a) firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o approvazione; o b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione.

2) La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.

3) Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.

ARTICOLO V

Entrata in vigore

1. La Convenzione entrera' in vigore 12 mesi dopo la data in cui 15 Stati saranno divenuti Parti di detta Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IV.

2. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno approveranno la Convenzione o vi aderiranno conformemente all'articolo IV dopo che sara' soddisfatta la condizione prescritta dal paragrafo 1. e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la data di entrata in vigore sara' quella dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. Per gli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno dopo la data della sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data del deposito di uno strumento conformemente alle disposizioni dell'articolo IV.

4. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo III si applichera' al testo modificato della Convenzione o per lo Stato che avra' depositato un tale strumento, la Convenzione modificata entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

5. Il Segretario Generale informera' gli Stati sulla data di entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO VI

Denuncia

1. La Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento dopo la scadenza di un periodo di 5 anni dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detta Parte. 2. La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale. Quest'ultimo notifichera' agli Stati ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonche' la data in cui la denuncia avra' effetto. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica, o alla scadenza di un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

ARTICOLO VII Deposito e Registrazione 1. La Convenzione sara' depositata presso il Segretario Generale che ne' trasmettera' copie certificate conformi agli Stati. 2. All'entrata in vigore della Convenzione, il suo testo verra' trasmesso dal Segretario Generale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

ARTICOLO VIII

Lingue

La Convenzione e' fatta in un unico esemplare in lingue cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede. Sono stabilite delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, araba e italiana che verranno depositate con l'esemplare originale corredato delle firme.

Fatto ad Amburgo il 27 aprile 1979.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.

ANNESSO

CAPITOLO I

Termini e Definizioni

1.1. Nel presente Allegato si usa il presente dell'indicativo quando si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme da parte di tutte le Parti contraenti e' necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare. 1.2. Nel presente Allegato si usa il condizionale quando si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme da parte di tutte le Parti contraenti e' raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare. 1.3. Nel presente Allegato le espressioni qui di seguito elencate hanno il seguente significato: 1. "Zone di ricerca e di salvataggio". Zone di dimensioni determinate entro i cui limiti vengono forniti dei servizi di ricerca e di salvataggio. 2. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di assicurare l'organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio. 3. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo in un determinato settore di una zona di ricerca e di salvataggio. 4. "Unita' costiera di guardia". Unita' fissa o mobile a terra incaricata di vigilare sulla sicurezza delle navi nelle zone costiere. 5. "Unita' di salvataggio". Unita' formata da personale addestrato o dotata di materiale adeguato per l'esecuzione rapida delle operazioni di ricerca e di salvataggio. 6. "Comandante sul posto". Comandante di una unita' di salvataggio designato al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona di ricerca. 7. "Coordinatore delle ricerche in superfice". Nave, diversa da una unita' di salvataggio, destinata al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio in superficie in una determinata zona di ricerca. 8. "Fase di emergenza". Termine generico che si applica a secondo del caso, alla fase di incertezza, alla fase d'allarme o alle fasi di pericolo. 9. "Fase d'incertezza". Situazione nella quale si puo' sospettare della sicurezza di una nave e delle persone che vi sono a bordo. 10. "Fase di allarme". Situazione nella quale si puo' temere per la sicurezza di una nave e delle persone che vi sono a bordo. 11. "Fase di pericolo". Situazione nella quale si puo' ritenere che una nave o una persona e' minacciata da un grave ed imminente pericolo e che ha bisogno di soccorso immediato. 12. "Effettuare un ammaraggio forzato". Nel caso in cui un aeromobile effettui un ammaraggio forzato sull'acqua.

CAPITOLO 2

Organizzazione

2.1. Disposizioni relative all'insediamento e al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio. 2.1.1. Le Parti provvedono affinche' vengano prese le disposizioni necessarie al fine di fornire alle persone in pericolo in mare al largo delle loro coste i servizi di ricerca o di salvataggio richiesti. 2.1.2. Le Parti comunicano al Segretario Generale le informazioni sulla loro organizzazione di ricerche e di salvataggio nonche' tutte le importanti modifiche successive apportate a detta Organizzazione ed in particolare: 1. le informazioni sui servizi nazionali di ricerca e di salvataggio marittimi; 2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio, i loro numeri di telefono e di telex nonche' le zone di cui sono responsabili; e 3. le principali unita' di salvataggio a loro disposizione. 2.1.3. Il Segretario Generale comunica, in modo adeguato a tutte le Parti le informazioni di cui al paragrafo 2.1.2. 2.1.4. Ogni zona di ricerca e di salvataggio viene stabilita mediante accordo tra le Parti interessate. Il Segretario Generale viene informato della conclusione di un tale accordo. 2.1.5. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sulle dimensioni esatte di una zona di ricerca e di salvataggio, dette Parti fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo sull'adozione di disposizioni adeguate che permettano di assicurare un equivalente coordinamento generale dei servizi di ricerca e di salvataggio in detta zona. Il Segretario Generale viene informato dell'adozione di dette disposizioni. 2.1.6. Il Segretario Generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5. 2.1.7. La delimitazione delle regioni di ricerca e di salvataggio non e' legata a quella delle frontiere esistenti tra gli Stati e non pregiudica in alcun modo dette frontiere. 2.1.8. Le Parti dovrebbero organizzare i loro servizi di ricerca e di salvataggio in modo da poter far fronte rapidamente agli appelli di soccorso. 2.1.9. Qualora esse vengano informate che una persona e' in pericolo in mare, in una zona in cui una Parte assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di salvataggio, le autorita' responsabili di detta Parte adottano immediatamente le misure necessarie per fornire tutta l'assistenza possibile. 2.1.10 Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno cio' senza tener conto della nazionalita' o dello statuto di detta persona, ne' delle circostanze nelle quali e' stata trovata. 2.2. Coordinamento dei mezzi di ricerca e di salvataggio 2.2.1. Le Parti adottano le misure necessarie al coordinamento dei mezzi richiesti per fornire dei servizi di ricerca e di salvataggio al largo delle loro coste. 2.2.2. Le Parti devono prevedere un organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di ricerca e di salvataggio. 2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio. 2.3.1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. le Parti creano dei centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilita', nonche' i centri secondari di salvataggio che ritengono necessari. 2.3.2. Le autorita' competenti di ciascuna Parte stabiliscono il settore di responsabilita' di ogni centro secondario di salvataggio. 2.3.3. Ogni centro di coordinamento di salvataggio ed ogni centro secondario di salvataggio creati in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.3.1. devono disporre di mezzi sufficienti per ricevere le comunicazioni di pericolo o tramite una stazione radio costiera o in altro modo. Ogni centro ed ogni centro secondario cosi' istituti devono disporre anche di mezzi sufficienti per comunicare con le loro unita' e con i centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio delle zone adiacenti. 2.4. Designazione delle unita' di salvataggio 2.4.1. Le parti designano: 1. come unita' di salvataggio, dei servizi di Stato o altri servizi adeguati, pubblici o privati, opportunamente situati ed equipaggiati o suddivisioni di detti servizi; 2. come elementi dell'organizzazione di ricerca e di salvataggio, dei servizi di Stato o altri servizi adeguati, pubblici o privati, o delle suddivisioni di detti servizi, che non possono essere designati come unita' di salvataggio, ma sono in grado di partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio; le Parti stabiliscono le funzioni di detti elementi. 2.5. Mezzi e equipaggiamento delle unita' di salvataggio 2.5.1. Ciascuna unita' di salvataggio e' dotata dei mezzi e dell'equipaggiamento necessari all'adempimento del proprio compito. 2.5.2. Ciascuna unita' di salvataggio deve disporre di mezzi rapidi e sicuri di comunicazione con le altre unita' o elementi che partecipano alla stessa operazione. 2.5.3. La natura generale del contenuto dei "container" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante un codice di colori, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.5.4. nonche' di indicazioni stampate e di simboli esplicativi evidenti, nelle misure in cui detti simboli esistano. 2.5.4. Qualora il contenuto del "container" o delle catene sganciabili sia indicato da un codice di colori, detti "container" e dette catene dovrebbero essere munite di fascie i cui colori siano conformi al seguente codice: 1. Rosso - articolo di pronto soccorso o borsa di medico; 2. Blu - viveri e acque; 3. Giallo - coperte e vestiti protettivi; 4. Nero - materiale vario quale fornellini, accette, bussole e utensili di cucina. 2.5.5. Qualora gli articoli di varia natura vengano buttati a mare in un unico "container" o in un solo elemento di catena, detto "container" o detto elemento dovrebbe essere munito di una fascia multicolore i cui colori corrispondano agli articoli che contiene. 2.5.6. Ciascun "container" o catena sganciabile dovrebbe contenere le istruzioni sull'uso degli articoli che contiene. Dette istruzioni dovrebbero essere stampate in inglese e in almeno altre due lingue.

CAPITOLO 3

Cooperazione

3.1. Cooperazione tra Stati 3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero ogni volta che cio' sia necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini. 3.1.2. A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, una Parte dovrebbe permettere alle unita' di salvataggio delle altre Parti, con riserva delle leggi, norme e regolamenti nazionali, di entrare direttamente nel suo mare territoriale o nel suo territorio o di sorvolarli con l'unico scopo di cercare la posizione delle navi sinistrate e di recuperare i superstiti di detti incidenti. In questi casi, le operazioni di ricerca e di salvataggio sono per quanto possibile, coordinati dall'adeguato centro di coordinamento di salvataggio della Parte che ha autorizzato l'entrata o da ogni altra autorita' designata da detta Parte. 3.1.3. A meno che gli Stati interessati non decidano altrimenti, di comune accordo, le autorita' di una Parte che desideri che le sue unita' di salvataggio entrino nel mare territoriale di un'altra Parte o la sorvolino al solo fine di cercare la posizione delle navi sinistrate o di raccogliere i superstiti di detti incidenti inviano una richiesta con tutte le informazioni, sulla progettata missione e sulla necessita' di detta missione, al centro di coordinamento di salvataggio dell'altra Parte o ad ogni altra autorita' designata da detta Parte. 3.1.4. Le autorita' competenti delle Parti: 1. accusano immediatamente ricevuta di detta domanda; e 2. indicano appena possibile se del caso le condizioni in cui puo' essere effettuata la progettata missione. 3.1.5. Le parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, degli accordi sulle condizioni d'accesso reciproco delle unita' di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o al loro territorio. Detti accordi dovrebbero prevedere anche delle disposizioni volte ad accelerare l'accesso di dette unita' evitando, per quanto possibile, ogni formalita'. 3.1.6. Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio; 1. a richiedere a ogni altro centro di coordinamento di salvataggio, i soccorsi di cui puo' aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale, ecc.); 2. a concedere l'autorizzazione necessaria per permettere a dette navi, aeromobili, personale o materiale di entrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o di sorvolarli; e 3. a fare i passi necessari presso i servizi competenti delle dogane, dell'immigrazione o altri al fine di accelerare le formalita' di accesso. 3.1.7. Ciascuna Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio a fornire, su richiesta, l'assistenza ad altri centri di coordinamento di salvataggio ed in particolare a mettere a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale. 3.1.8. Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini accordi in materia di ricerca e di salvataggio per mettere in comune i loro mezzi, per l'elaborazione di procedure comuni, per un addestramento ed esercitazioni comuni, per il controllo regolare delle vie di comunicazione tra gli Stati, per collegamenti tra il personale dei centri di coordinamento di salvataggio e per lo scambio di informazioni relative alla ricerca e al salvataggio. 3.2. Coordinamento con i servizi di navigazione aerea 3.2.1. Le Parti provvedono ad assicurare il piu' stretto coordinamento possibile tra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i piu' efficienti possibili all'interno e al di sopra delle loro zone di ricerca e di salvataggio. 3.2.2. Ciascuna Parte dovrebbe istituire, qualora cio' fosse possibile, dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici. 3.2.3. Qualora vengano istituiti dei centri di coordinamento di salvataggio o dei centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime e aeronautiche nella stessa zona, la Parte interessata assicura il piu' stretto coordinamento possibile tra i centri o i centri secondari. 3.2.4. Le Parti provvedono affinche' le unita' di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino, per quanto possibile, delle procedure comuni.

CAPITOLO 4

Misure preliminari

4.1. Informazioni richieste 4.1.1. Ogni centro di coordinamento di ricerca e di salvataggio ed ogni centro secondario di salvataggio deve disporre di tutte le informazioni che rivestano un interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona ed in particolare le informazioni riguardanti: 1. le unita' di salvataggio e le unita' costiere di guardia; 2. tutti gli altri mezzi pubblici e privati, soprattutto i mezzi di trasporto e l'approvigionamento di carburante, che possono essere utili per le operazioni di ricerca e di salvataggio; 3. i mezzi di comunicazione che possono essere utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio; 4. i nomi, indirizzi telegrafici e telex e numeri di telefono e telex degli agenti marittimi, autorita' consolari, organizzazioni internazionali ed altri organismi in grado di fornire le informazioni indispensabili riguardanti le navi; 5. l'ubicazione, il codice di chiamata o i segni di identita' nel servizio mobile marittimo, orario di guardia e frequenze di tutte le stazioni radioelettriche che possono essere chiamate a partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio. 6. L'ubicazione, i codici di chiamata o i segni di identita' nel servizio mobile marittimo, l'orario di guardia e le frequenze di tutte le stazioni radio costiere che trasmettono le previsioni meteorologiche nonche' gli avvisi per la zona di ricerca e di salvataggio. 7. L'ubicazione e gli orari di guardia dei servizi che assicurano una guardia radioelettrica e le frequenze di guardia; 8. gli oggetti che possono essere confusi con dei relitti non localizzati o non segnalati; e 9. i luoghi di stoccaggio del materiale di sopravvivenza da distribuire in caso di emergenza. 4.1.2. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente delle informazioni riguardanti la posizione, la rotta, la velocita' e i codici di chiamata o l'identita' della stazione delle navi situate nella sua zona e in grado di fornire assistenza alle navi o alle persone in pericolo in mare. Dette informazioni possono essere conservate dal centro di coordinamento di salvataggio, ed essere facilmente disponibili in caso di bisogno. 4.1.3. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre di una carta in scala grande della sua zona, sulla quale verranno affisse e indicate le informazioni utili alle operazioni di ricerca e di salvataggio. 4.2. Piani e istruzioni operative 4.2.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio prepara o ha a sua disposizione dei piani o delle istruzioni dettagliate per il comando delle operazioni di ricerca e di salvataggio della sua zona. 4.2.2. Detti piani o istruzioni stabiliscono le disposizioni da adottare per assicurare, nella misura del possibile, la manutenzione e l'approvigionamento di carburante delle navi, aeromobili e veicoli utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio, ivi compresi quelli forniti dagli altri Stati. 4.2.3. I piani o istruzioni dovrebbero contenere delle precisazioni su tutte le misure che devono essere adottate da coloro che partecipano alle operazioni di ricerca e di salvataggio nella zona ed in particolare: 1. sul modo di condurre le operazioni di ricerca e di salvataggio; 2. sull'impiego dei sistemi e mezzi di comunicazione a disposizione; 3. sulle misure da adottare se del caso insieme agli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio; 4. sui metodi per dare l'allarme alle navi in mare e agli aeromobili in volo; 5. sulle funzioni e sui poteri attribuiti al personale incaricato delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 6. sul reimpiego eventuale del materiale che puo' rivelarsi necessario a causa delle condizioni meteorologiche o altre; 7. sui metodi che consentano di ottenere le informazioni necessarie alle operazioni di ricerca e di salvataggio, come gli avvisi ai naviganti e i bollettini e previsioni sulle condizioni meteorologiche e le condizioni del mare; 8. sui metodi per ottenere, se del caso, l'assistenza di altri centri di coordinamento di salvataggio o di centri secondari di salvataggio in particolare in materia di navi, aeromobili, personale e materiale; 9. sui metodi per facilitare le operazioni di incontro fra le navi di salvataggio o altre navi e le navi in pericolo; e 10. sui metodi per facilitare le operazioni di incontro tra gli aeromobili in pericolo costretti ad effettuare un ammaraggio forzato e le navi di superficie. 4.3. Disponibilita' delle unita' di salvataggio 4.3.1. Ciascuna unita' di salvataggio designata si tiene a disposizione in modo adeguato alla sua funzione e ne dovrebbe tenere informato il centro di coordinamento di salvataggio o il corrispondente centro secondario di salvataggio.

CAPITOLO 5

Procedure di attuazione

5.1. Informazioni relative ai casi d'emergenza 5.1.1. Le Parti controllano che le guardie radioelettriche permanenti ritenute possibili e necessarie siano assicurate sulle frequenze internazionali di pericolo. Ogni stazione radiocostiera che riceve un appello o un messaggio di soccorso: 1. informa immediatamente il centro il coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio adeguato; 2. ritrasmette tale appello e tale messaggio, qualora sia necessario per informare le navi, su una o piu' frequenze internazionali di pericolo o su ogni altra frequenza adeguata; 3. fa precedere detta ritrasmissione del segnale di allarme automatico adeguato, a meno che cio' non sia stato gia' fatto; e 4. adotta ogni altra ulteriore misura che potrebbe essere decisa dall'autorita' competente. 5.1.2. Ogni autorita' o ogni elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha ragione di ritenere che una nave si trovi in situazione di pericolo dovrebbe comunicare al piu' presto tutte le informazioni a sua disposizione al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente. 5.1.3. I centri di coordinamento di salvataggio e i centri secondari di salvataggio devono, appena ricevono le informazioni relati ve ad una nave in stato di emergenza valutare dette informazioni e stabilire la fase di emergenza in conformita' al paragrafo 5.2., nonche' l'entita' delle operazioni necessarie. 5.2. Fase d'emergenza 5.2.1. Ai fini operativi, le fasi d'emergenza si suddividono: 1. "Fase d'incertezza" 1.1. quando viene segnalato che la nave non e' arrivata a destinazione; o 1.2. quando la nave non ha segnalato, come e' previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza. 2. "Fase di allarme" 2.1. quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con la nave o quando le indagini effettuate presso altre fonti adeguate non hanno portato ad alcun risultato; o 2.2. quando le informazioni ricevute indicano che e' compromessa l'efficienza del funzionamento della nave, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare a un caso di pericolo. 3. "Fase di pericolo" 3.1. quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una nave o una persona e' in grave e imminente pericolo e necessita di assistenza immediata; o 3.2. quando in seguito alla fase di allarme, i nuovi tentativi per stabilire con contatto con la nave e le indagini piu' estese restano senza risultato facendo ritenere che la nave e' senza dubbio in pericolo; o 3.3. quando le informazioni ricevute segnalano che e' compromessa l'efficienza del funzionamento della nave di modo che sia verosimile un caso di pericolo. 5.3. Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio e i centri secondari di salvataggio possano applicare durante le fasi d'emergenza 5.3.1. Quando viene dichiarata la fase di emergenza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza della nave o fa scattare la fase di allarme. 5.3.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'indagine iniziata per cercare di trovare la nave dispersa, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e da' inizio alla procedura prevista dal paragrafo 5.3.3. a seconda delle necessita' e delle circostanze dei singoli casi. 5.3.3. Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso: 1. fa scattare le misure previste al paragrafo 4.2; 2. valuta, secondo le necessita', il margine d'incertezza circa la posizione della nave e stabilisce l'estensione della zona di ricerca; 3. avverte, se possibile, il proprietario della nave o il suo agente e lo tiene al corrente degli sviluppi della situazione; 4. avverte gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio che possono essere chiamati a prendere parte alle operazioni o che possono essere interessati da tali operazioni; 5. sollecita al piu' presto l'assistenza da parte degli aeromobili, navi o altri servizi che non partecipano, propriamente all'organizzazione di ricerca e di salvataggio, dato che, nella maggior parte delle situazioni di pericolo nelle zone oceaniche, le altre navi che si trovano nelle vicinanze svolgono un ruolo importante nelle operazioni di ricerca e di salvataggio; 6. stabilisce un piano generale d'esecuzione delle operazioni basandosi sulle informazioni a disposizione e lo comunica, a titolo indicativo, alle autorita' designate in conformita' ai paragrafi 5.7. e 5.8.; 7. modifica, se le circostanze lo richiedono, le direttive di cui ai comma 5.3.3.6.; 8. avverte le autorita' consolari o diplomatiche interessate o, se il fatto riguarda un profugo o un espatriato, la sede dell'organizzazione internazionale competente; 9. avverte, secondo la necessita', i servizi incaricati di indagare sull'incidente; e 10. avverte gli aeromobili, navi e gli altri servizi menzionati al comma 5.3.3.5., d'accordo con le autorita' designate in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5.7. e 5.8., secondo il caso, quando non e' piu' necessario il loro aiuto. 5.3.4. Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di una nave di cui sia sconosciuta la posizione. 5.3.4.1. Nel caso di una fase di emergenza riguardante una nave la cui posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni: 1. quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio e' informato dell'esistenza di una fase di emergenza ed ignora se altri centri prendono le adeguate misure, s'impegna a far scattare le misure necessarie e si mette in contatto con i centri vicini al fine di designare un centro che si assume immediatamente la responsabilita' delle operazioni; 2. salvo decisione contraria adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro cosi' designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava la nave secondo l'ultima posizione segnalata; e 3. dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri interessati di tutte le circostanze del caso d'emergenza e dell'evoluzione della situazione. 5.3.5. Informazioni relative alle navi, oggetto della fase d'emergenza 5.3.5.1. Qualora sia possibile, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario il salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio e' incaricato di trasmettere alla nave, oggetto della fase d'emergenza, le informazioni riguardanti le operazioni di ricerca e di salvataggio che detto centro ha fatto scattare. 5.4. Coordinamento delle operazioni nel caso in cui almeno due Parti siano interessate. 5.4.1. Quando il comando delle operazioni che riguardano tutta la zona di ricerca e di salvataggio spetta a piu' di una Parte, ciascuna Parte adotta le adeguate misure in conformita' ai piani o istruzioni operative di cui al paragrafo 4.2., qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo richieda. 5.5. Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio. 5.5.1. Fase d'incertezza e fase di allarme 5.5.1.1. Quando, nel corso di una fase d'incertezza o di una fase di allarme, un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio, se del caso, viene informato che e' cessata l'emergenza, ne' informa le autorita', le unita' o servizi ai quali era stato dato l'allarme o che erano stati avvertiti. 5.5.2. Fase di pericolo 5.5.2.1. Quando, durante una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, viene avvertito dalla nave in pericolo o da altra fonte adeguata che e' cessata l'emergenza adotta le misure necessarie per porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio e per informarne le autorita', le unita' o i servizi ai quali era stato dato l'allarme o che erano stati avvertiti. 5.5.2.2. Se, durante una fase di pericolo, viene stabilito che dovrebbero essere interotte le ricerche, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, sospende le operazioni di ricerca e di salvataggio e ne informa le autorita', le unita' o i servizi ai quali era stato dato l'allarme o che erano stati avvertiti. Si terra' conto delle ulteriori informazioni ricevute per stabilire se conviene o meno riprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio. 5.5.2.3. Se, durante una fase di pericolo viene constatato che il proseguimento delle ricerche sarebbe inutile, il centro di coordinamento di salvataggio o, se del caso, il centro secondario di salvataggio pone fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio e ne informa le autorita', le unita' o servizi ai quali era stato dato l'allarme o che erano stati avvertiti. 5.6. Coordinamento sul posto delle attivita' di ricerca e di salvataggio. 5.6.1. Le attivita' delle unita' che prendono parte alle operazioni di ricerca e di salvataggio, sia che si tratti di unita' di salvataggio o di altre unita' di assistenza, sono coordinate in modo da ottenere i migliori risultati. 5.7. Designazione del comandante sul posto e determinazione delle sue responsabilita'. 5.7.1. Allorche' le unita' di salvataggio si apprestano ad iniziare le operazioni di ricerca e di salvataggio, una di esse dovra' essere designata appena possibile come comandante sul posto, e preferibilmente prima di giungere nella zona di ricerca stabilita. 5.7.2. Il centro di coordinamento o il centro secondario di salvataggio adeguato dovrebbe designare un comandante sul posto. Se cio' non e' possibile, le unita' interessate dovrebbero designare di comune accordo un comandante sul posto. 5.7.3. Finche' non sia stato designato un comandante sul posto, la prima unita' di salvataggio che arrivi sul luogo delle operazioni dovrebbe assumere automaticamente le funzioni e le responsabilita' di comandante sul posto. 5.7.4. Il comandante sul posto e' incaricato delle seguenti funzioni qualora non siano state svolte dal centro o dal centro secondario responsabile: 1. determinazione della probabile posizione dell'oggetto delle ricerche, dell'eventuale margine di errore della sua posizione e della zona di ricerca; 2. adozione di misure al fine di distanziare, per motivi di sicurezza, le unita' che prendono parte alle ricerche; 3. assegnazione di settori di ricerca adeguati alle unita' che prendono parte alle operazioni di ricerca e assegnazione di zone di ricerche alle unita' o gruppo di unita'; 4. designazione delle unita' incaricate di effettuare il salvataggio dopo aver trovato l'oggetto delle ricerche; 5. coordinamento sul posto delle comunicazioni concernenti la ricerca e il salvataggio. 5.7.5. Il comandante sul posto e' incaricato anche delle seguenti funzioni: 1. invio di rapporti periodici al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio che coordina le operazioni; 2. indicazione del numero e dei nomi dei superstiti al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio che coordina le operazioni, comunicazione a detto centro dei nomi e delle destinazioni delle unita' che hanno a bordo dei superstiti indicando la ripartizione di detti superstiti per unita' e le richieste di assistenza supplementare al centro, in caso di bisogno, per esempio per l'evacuazione dei superstiti feriti gravemente. 5.8. Designazione del coordinatore delle ricerche in superficie e determinazione delle sue responsabilita'. 5.8.1. Se nessuna unita' di salvataggio (ed in particolare nessuna nave da guerra) e' disponibile ad assumere le funzioni di comandante sul posto, ed un certo numero di navi mercantili o di altre navi prendono parte alle operazioni, una di esse dovrebbe essere designata, di comune accordo, quale coordinatore delle ricerche in superficie. 5.8.2. Il coordinatore delle ricerche in superficie dovrebbe essere designato, appena possibile e preferibilmente prima di giungere nella zona di ricerca stabilita. 5.8.3. Il coordinatore delle ricerche in superficie dovrebbe essere responsabile di tutte le funzioni elencate ai paragrafi 5.7.4. e 5.7.5. che la nave e' in grado di eseguire. 5.9. Avvio delle operazioni 5.9.1. Ciascuna unita' che e' a conoscenza di un caso di pericolo adotta immediatamente delle misure a seconda delle sue possibilita' al fine di prestare assistenza o da' l'allarme alle altre unita' in grado di prestare assistenza ed avverte il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona in cui si e' verificato il caso di pericolo. 5.10 Zone di ricerca 5.10.1. Le zone di ricerca stabilite conformemente alle disposizioni dei comma 5.3.3.2., 5.7.4.1. o del paragrago 5.8.3. possono essere modificate a seconda delle necessita', dal comandante sul posto o dal coordinatore delle ricerche in superficie, che dovrebbe notificare al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio le misure che adotta e le ragioni di dette misure. 5.11. Grafici di ricerche 5.11.1. I grafici di ricerca stabiliti conformemente ai comma 5.3.3.6. o 5.7.4.3. o dal paragrafo 5.8.3. possono essere sostituiti da altri grafici qualora il comandante sul posto o il coordinatore delle ricerche in superficie lo ritenga necessario. Quest'ultimo dovrebbe comunicare questa decisione al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio, indicando le ragioni della sua decisione. 5.12. Successo delle ricerche 5.12.1. In caso di buon esito delle ricerche, il comandante sul posto o il coordinatore delle ricerche in superficie dovrebbe ordinare alle unita' piu' attrezzate di procedere al salvataggio o di fornire ogni altra assistenza necessaria. 5.12.2. Le unita' incaricate di effettuare il salvataggio dovrebbero indicare, se necessario, al comandante sul posto o al coordinatore delle ricerche in superficie il numero ed i nomi dei superstiti che si trovano a bordo precisando se tutte le persone sono state raccolte e se e' necessaria un'assistenza supplementare - come per esempio l'evacuazione sanitaria - nonche' la destinazione delle unita'. 5.12.3. In caso di buon esito delle ricerche, il comandante sul posto o il coordinatore delle ricerche in superficie ne dovrebbe informare immediatamente il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio. 5.13. Fallimento delle ricerche 5.13.1. Le ricerche non dovrebbero essere sospese fin tanto che vi siano piu' ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti. 5.13.2. La decisione di sospendere le ricerche spetterebbe di norma al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio che coordina le operazioni. 5.13.3. Nelle regioni oceaniche lontane che non dipendono da un centro di coordinamento di salvataggio o il cui centro responsabile non e' in grado di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio, il comandante sul posto o il coordinatore delle ricerche in superficie puo' assumersi la responsabilita' di sospendere le ricerche.

CAPITOLO 6

SISTEMA DI RESOCONTO DELLE NAVI

6.1. Principi generali 6.1.1. Le Parti dovrebbe stabilire un sistema di resoconto delle navi da adottare in tutta la zona di ricerca o di salvataggio di cui sono responsabili, qualora lo giudichino necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio e di possibile realizzazione. 6.1.2. Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto, delle relative raccomandazioni dell'organizzazione. 6.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinche' in caso di pericolo si possa: 1. ridurre il lasso di tempo tra il momento in cui si e' perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengano avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio, qualora non sia stato ricevuto nessun segnale di pericolo; 2. individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza; 3. delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una nave in pericolo sia sconosciuta o incerta; 4. Prestare piu' facilmente le prime cure o consigli medici a navi che non abbiano il medico a bordo. 6.2. Caratteristiche operative 6.2.1. Per raggiungere gli obiettivi enunciati al paragrafo 6.1. 3., il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe soddisfare le seguenti caratteristiche operative: 1. forniture di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di prevedere la futura posizione delle navi partecipanti; 2. aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi; 3. ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti; 4. semplicita' della redazione e di impiego; 5. impiego per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse in campo internazionale. 6.3. Tipi di resoconti 6.3.1. Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti resoconti: 1. Schema della rotta: indicando il nome, codice di chiamata o segni d'identita' della stazione della nave, data e ora (TU) di partenza, nonche' dettagli sul punto di partenza, il prossimo scalo, i programmi di rotta e di velocita', la data e l'ora (TU) d'arrivo previsti. I cambiamenti importanti dovrebbero essere segnalati al piu' presto possibile. 2. Rendiconto di posizione: indicante nome, codice di chiamata o identita' della stazione della nave, data e ora (TU), posizione, la direzione e la velocita'. 3. Rendiconto finale: indicante nome, codice di chiamata o identita' della stazione della nave, la data e l'ora (TU) d'arrivo della nave a destinazione o della sua partenza della zona coperta dal sistema. 6.4. Impiego dei sistemi 6.4.1. Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione in caso di attraversamento di determinate zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere i dati sulla posizione delle navi ai fini delle ricerche e del salvataggio. 6.4.2. Le Parti che raccolgono i dati sulla posizione delle navi dovrebbero comunicarli, nella misura del possibile, agli altri Stati che ne abbiano fatto loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio.