Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881
  Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.  
  Pubblicato in GU, n. 333 del 07/12/1977
  Vigente al 23/11/2024 


  Vigente dal: 22/12/1977
  urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
   a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
   b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
   c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
 
 
  Art. 2.   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.
 
 
  Art. 3.   
  1.  L'espressione "arestation ou detention illegales" contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
 
 
  Art. 4.   
  1.  L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "Si posterieurement a' cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo gia' condannato con sentenza passata in giudicato non potra' beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena piu' lieve.
 
  2.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

 

Data a Roma, addi' 25 ottobre 1977



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
 
- Allegato 2   -

  PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI (traduzione non ufficiale)  

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, fra cui il testo in lingua francese. Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto e' previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto, Hanno convenuto quanto segue:

   
  Articolo 1   
  1.  Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non puo' ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Salvo quanto e' stabilito all' articolo primo  , ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto e' stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, puo' presentare una comunicazione scritta al Comitato affinche' la esamini.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Salvo quanto e' stabilito all' articolo 3  , il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.
 
  2.  Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potra' aver preso per rimediare alla situazione.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.
 
  2.  Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:
   a) la stessa questione non sia gia' in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;
   b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
 
  3.  Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
 
  4.  Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.
 
 
  Articolo 6   
  1.  Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attivita' svolte in base al presente Protocollo.
 
 
  Articolo 7   
  1.  In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati
 
 
  Articolo 8   
  1.  Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.
 
  2.  Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
 
  3.  Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
 
  4.  L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
 
  5.  Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
 
 
  Articolo 9   
  1.  Purche' il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
 
  2.  Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
 
 
  Articolo 10   
  1.  Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unita' costitutive degli Stati federali.
 
 
  Articolo 11   
  1.  Ogni Stato parte del presente Protocollo potra' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera' a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
 
  2.  Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformita' alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.
 
  3.  Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
 
 
  Articolo 12   
  1.  Ogni Stato parte potra' denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto la notifica.
 
  2.  La denuncia non impedira' che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all' articolo 2  prima della data in cui la denuncia stessa avra' effetto.
 
 
  Articolo 13   
  1.  Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:
   a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' all'articolo 8;
   b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore in conformita' all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;
   c) delle denunce fatte in conformita' all'articolo 12.
 
 
  Articolo 14   
  1.  Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sara' depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
 
  2.  Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmettera' copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.
 

 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che e' stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

 
- Allegato 3   -

  PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI  
 

PREAMBOLO

Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignita' inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformita' alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle liberta' civili e politiche e della liberta' dal timore e dalla miseria, puo' essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonche' dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle liberta' dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivita' alla quale appartiene, e' tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu' di questo diritte, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, a dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo puo' essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti de del presente Patto ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformita' alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano gia' le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o liberta' riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorita' competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorita' competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilita' di ricorso in sede giudiziaria; c) garantire che le autorita' competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parita' giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purche' tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivita' o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtu' di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Il diritto alla vita e' inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno puo' essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non e' stata abolita, una sentenza capitale puo' essere pronunciata soltanto per i delitti piu' gravi, in conformita' alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purche' cio' non sia in contrasto ne' con le disposizioni del presente Patto ne' con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena puo' essere eseguita soltanto in virtu' di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non puo' essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non puo' essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Articolo 7

1. Nessuno puo' essere sottoposto alla tortura ne' a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8

1. Nessuno puo' esser tenuto in stato di schiavitu'; la schiavitu' e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno puo' esser tenuto in stato di servitu'.

3. a) nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera a) del presente paragrafo non puo' essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in liberta' condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove e' ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamita' che minacciano la vita o il benessere della comunita';

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

Articolo 9

1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza della propria persona. Nessuno puo' essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno puo' esser privato della propria liberta', se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al piu' presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al piu' presto dinanzi a un giudice o ad altra autorita' competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio puo' essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria liberta' per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinche' questo possa decidere senza indugio sulla legalita' della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria liberta' deve essere trattato con umanita' e col rispetto della dignita' inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il piu' rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro eta' e al loro stato giuridico.

Articolo 11

1. Nessuno puo' essere imprigionato per il solo motivo che non e' in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla liberta' di movimento e alla liberta' di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo e' libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanita' o la moralita' pubbliche, ovvero gli altrui diritti e liberta', e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno puo' essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

Articolo 13

1. Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non puo' esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformita' della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilita' di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorita' competente, o di una o piu' persone specificamente designate da detta autorita', e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorche' si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo puo' svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralita', di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una societa' democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicita' nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovra' essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovra' tener conto della loro eta' e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformita' della legge.

6. Quando un individuo e' stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtu' di detta condanna deve essere indennizzato, in conformita' della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto e' a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno puo' essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato gia' assolto o condannato con sentenza definitiva in conformita' al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

Articolo 15

1. Nessuno puo' essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Cosi' pure, non puo' essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunita' unita' delle nazioni.

Articolo 16

1. Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalita' giuridica.

Articolo 17

1. Nessuno puo' essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne' a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonche' la liberta' di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno puo' essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua liberta' di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La liberta' di manifestare la propria religione o il proprio credo puo' essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanita' pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e liberta' fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la liberta' dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformita' alle proprie convinzioni.

Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle liberta' previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilita' speciali. Esso puo' essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che pero' devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanita' o della morale pubbliche.

Articolo 20

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religiosa che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilita' o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

Articolo 21

1. E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non puo' formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformita' alla legge e che siano necessarie in una societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanita' o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e liberta'. Articolo 22 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non puo' formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una societa' democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanita' o la morale pubbliche o gli altrui diritti e liberta'. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

Articolo 23

1. La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della societa' e ha diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e' riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'eta' per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non puo' essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parita' di diritti e di responsabilita' dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della societa' e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

Articolo 25

1. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilita', senza alcuna delle discriminazioni menzionate all' articolo 2  e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volonta' degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 26

1. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Articolo 27

1. In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA

Articolo 28

1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alla levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sara' tenuto conto dell'opportunita' che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualita' stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto puo' designare non piu' di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona puo' essere designata piu' di una volta.

Articolo 30

1. La prima elezione si svolgera' entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformita' all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la qual il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

Articolo 31

1. Il Comitato non puo' comprendere piu' di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civilta' sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadra' al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformita' alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del patto.

Articolo 33

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformita' all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformita' all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone cosi' designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformita' alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformita' all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35

1. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perche' esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

Articolo 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convochera' la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38

1. Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli esercitera' le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il quorum e' di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonche' sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b. Successivamente, ogni volta che il Comitato ne fara' richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmettono per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficolta' che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, puo' trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato puo' anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto puo' dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non puo' ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformita' al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso puo' richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purche' cio' sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni gia' utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non e' stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato puo' entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperti ed esauriti in conformita' ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto e' stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato puo' chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto e' comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo I del presente articolo. Detta dichiarazione sara' depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potra' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudichera' l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione gia' inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sara' ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformita' all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, puo' designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione e' composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non e' stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri, della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini ne' degli Stati parti interessati, ne' di uno Stato che non sia parte del presente Patto, ne' di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che puo' essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevuti e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione puo' chiedere agli Stati parti interessi di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne e' stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perche' sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non e' in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si e' giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si e' pervenuti;

c) se non si e' giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonche' le proprie considerazioni circa la possibilita' di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione e' presentato in conformita' alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformita' al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 43

1. I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunita' riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.

Articolo 44

1. Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformita' agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45

1. Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attivita'.

PARTE QUINTA

Articolo 46

1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata in senso lesivo e disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47

1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

Articolo 48

1. Il presente Patto e' aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di un, qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sara' aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49

1. Il presente Patto entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unita' costitutive degli Stati federali.

Articolo 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potra' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera' a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformita' alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiamo accettato.

Articolo 52

1. Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrera' in vigore, in conformita' all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sara' depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmettera' copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che e' stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966. (Seguono le firme).