Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 18 giugno 2021
  Disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2021-06-18;nir-1

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32  , 117, comma 2, lettera 9 g)  , e 118  della Costituzione ;

Visto il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  , recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  ;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61  , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 0 in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76  , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l' articolo 1, comma 1  , ai sensi del quale «Furto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal I° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  . convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020  ), n. 35»;

Visto, altresi, l'articolo 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65  . recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale prevede che: «Fazto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  »;

Visto, altresi, l' articolo 14 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65  , in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  . convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021  , recante "Disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021. n. 114;

Vista l' ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021  , recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021. n. 128, con la quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di cui all'articolo | dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la situazione epidemiologica specifica che caratterizza il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in considerazione dei primi dati sulla circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana la seguente


   
  Art. 1   
  1.  Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e per le finalità di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  . chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  e ai sensi dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 , da cul risulti:
   a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
   b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
   c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
 
  2.  Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall' Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1  , lettere a), b) e c).
 
  3.  Le certificazioni verdi di cui al comma I  devono riportare i dati indicati dall' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021  , citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2  devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
 
  4.  La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo è effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021  .
 
  5.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel casi previsti all'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), 1), m), n), 0) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  .
 
 
  Art. 2   
  1.  La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
 
  2.  La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di durata non 'superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
 
 
  Art. 3   
  1.  Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito, altresì, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d' America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 2  , della presente ordinanza.
 
  2.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), 0) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  .
 
 
  Art. 4   
  1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , le misure di cui all'articolo | dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.
 
 
  Art. 5   
  1.  Le previsioni di cui all'articolo | non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro).
 
  2.  A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), è fatto altresì obbligo di:
   a)  sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'articolo 2, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da | a 5, dell' articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
   b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
 
  3.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), 0) del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 2 marzo 2021.
 
 
  Art. 6   
  1.  I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui all' articolo 1, comma 1  , lettere a), b) e c) della presente ordinanza, nei termini di cui al comma 2  del medesimo articolo, non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario.
 
  2.  Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
 
 
  Art. 7   
  1.  Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata In premessa.
 
  2.  La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021.
 
  3.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 

Roma, 18 giugno 2021

Il Ministro della salute (On. Roberto Speranza)