Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 22 febbraio 2022
  Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2022-02-22;nir-1

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32  , 117, comma 2, lettera q),  e 118  della Costituzione ;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni primarie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l' articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76  , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133  , recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127  , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165  , recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205  , recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3  , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221  , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11  , recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l' articolo 1, comma 1  , ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229  , recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5  , recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29, e, in particolare, l' articolo 3  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021  , recante "Disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022  , recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, recante "Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 297;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 gennaio 2022, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22;

Vista la circolare prot. n. 21677 del 15 maggio 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente indicazioni per l'utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i passeggeri in ingresso in Italia;

Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente indicazioni in merito all'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  ;

Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/ COVID somministrati all'estero;

Vista la circolare prot. n. 50269 del 4 novembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA;

Vista la circolare prot. n. 1431 del 7 gennaio 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente chiarimenti in ordine all'ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021 e ai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30 dicembre 2021, n. 229;

Vista la circolare prot. n. 2840 del 13 gennaio 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, contenente indicazioni per lo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di caso COVID-19, dalla sede di isolamento/quarantena ad altra sede di isolamento/quarantena;

Vista la Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020, e successivi aggiornamenti;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuto necessario, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale, aggiornare le misure concernenti gli ingressi e le uscite dei viaggiatori provenienti da Stati o territori esteri; Sentito il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale;


   
  Art. 1 

(Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale)

 
  1.  A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:
   a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
   b)  presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia.
 
  2.  Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b)  , si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
 
  3.  Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
 
  4.  Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
 
 
  Art. 2 

(Deroghe)

 
  1.  A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form, le disposizioni di cui all' articolo 1  , commi 1, 2, e 3, non si applicano:
   a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
   b) al personale viaggiante;
   c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
   d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
   e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
   f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
   g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
 
  2.  Nei casi di cui al comma 1  , lettere f) e g), non si applica l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.
 
 
  Art. 3 

(Obblighi dei vettori)

 
  1.  I vettori sono tenuti a:
   a)  verificare prima dell'imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle certificazioni di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  ;
   b) vietare l'imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l'infezione da Sars-cov-2;
   c) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
   d) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
 
 
  Art. 4 

(Ulteriori disposizioni per i minori)

 
  1.  I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
 
 
  Art. 5 

(Disposizioni finali)

 
  1.  La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022.
 
  2.  A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, citate in premessa.
 
  3.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 22 febbraio 2022

Il Ministro della salute On. Roberto Speranza