Regione Toscana
norma
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MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 26 novembre 2021
  Disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:ordinanza:2021-11-26;nir-1

Indice


Visti gli articoli 32  , 117, comma 2, lett. q)  e 118  della Costituzione ;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, In particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l? articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  , e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’ articolo 1  , ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto l’articolo 12, comma, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  , il quale prevede che: « Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1 agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’ articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020  »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, prevedere misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Sudafrica e dai Paesi confinanti o particolarmente a rischio per intensità dei transiti, nonché di attenzionare i Paesi collocati nelle aree di incidenza;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:


   
  Art. 1   
  1.  Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, a eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. Alle stesse condizioni possono, altresì, fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all' articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  .
 
  2.  Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell?azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone nonché a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.
 
  3.  Ai soggetti di cui al comma 1  si applica la seguente disciplina:
   a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
   b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell?arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare o antigenico, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all?esito dello stesso;
   d) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
   e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine dei dieci giorni di isolamento.
 
  4.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
  5.  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre la data di pubblicazione della stessa.
 
  6.  Gli Uffici USMAF-SASN pongono in essere tutte le più adeguate misure di controllo sanitario rispetto ai transiti e agli ingressi dalle aree di incidenza.
 
 
  Art. 2   
  1.  Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.
 
  2.  Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, i marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l?aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità i competenti.
 
 
  Art. 3   
  1.  La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 15 dicembre 2021.
 
  2.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

 

Roma, 26 novembre 2021

Il Ministro della Salute Speranza