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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 30 marzo 2022, n. 882
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-03-30;882

IL CAPO del dipartimento della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , recante: «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all' art. 3  , specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  , n. 873 del 6 marzo 2022  , n. 876 del 13 marzo 2022  , e n. 881 del 29 marzo 2022  recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessita' di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione del contesto emergenziale in atto;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:


   
  Art. 1 

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

 
  1.  Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna, previamente individuato e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
 
  2.  Al personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori:
   a) in favore di un numero massimo di cinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi provenienti dall'Ucraina inferiore a mille unita';
   b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi provenienti dall' Ucraina pari o superiore a mille unita'.
 
  3.  Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e di incarichi dirigenziali in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente impegnati sul territorio nazionale nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001  ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.
 
  4.  Le indennita' di cui al comma 3  , per ciascuna regione e provincia autonoma, si applicano, mensilmente, nei confronti dei titolari di posizione organizzativa secondo i seguenti parametri:
   a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a cinquemila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di cinque titolari di posizione organizzativa;
   b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
   c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a quindicimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo quindici titolari di posizione organizzativa;
   d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre quindicimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa. In considerazione della data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regime di protezione temporanea, le indennita' di cui al presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo e aprile, con riferimento ai codici «straniero temporaneamente presente» (STP) rilasciati, fermo restando il rispetto delle soglie suindicate.
 
  5 .  Le indennita' di cui al comma 3  , per ciascuna regione e provincia autonoma, si applicano nei confronti del personale dirigenziale, secondo i seguenti parametri:
   a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di una figura dirigenziale;
   b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a diecimila domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali. In considerazione della data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regime di protezione temporanea, le indennita' di cui al presente comma sono riconosciute, per il mese di marzo e aprile, con riferimento ai codici STP rilasciati, fermo restando il rispetto delle soglie suindicate.
 
  6.  I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei comuni direttamente impegnato nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di cinquanta ore pro-capite, entro il limite di un contingente complessivamente individuato in dieci unita' per ciascun ambito provinciale o di citta' metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo di regione, all'articolazione territoriale delle unita' beneficiarie su scala comunale, nell'ambito delle risorse assegnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensita' dell'impiego, con propri provvedimenti.
 
  7.  I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di posizione organizzativa dei comuni direttamente impegnato nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001  ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, entro il limite di un contingente complessivamente individuato in cinque unita' per ciascun ambito provinciale o di citta' metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo di regione, all'articolazione territoriale delle unita' beneficiarie su scala comunale, nell'ambito delle risorse assegnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensita' dell'impiego, con propri provvedimenti.
 
  8.  Gli oneri di cui al presente articolo non rilevano ai fini dell'art. 1 , commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , nonche' dell' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  .
 
  9.  I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome provvedono alla rendicontazione degli oneri, nel limite delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022.
 
  10.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse emergenziali di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, come integrate dalle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022.
 
 
  Art. 2 

Disposizioni per garantire la capacita' di risposta delle strutture regionali di protezione civile

 
  1.  Al fine di mantenere inalterata l'efficace capacita' di risposta delle strutture regionali di protezione civile, in concomitanza con il contesto emergenziale legato alconflitto bellico, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale non dirigenziale in deroga all' art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001  , con contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali e con durata dei contratti stessi non eccedente la scadenza dello stato di emergenza.
 
  2.  Per le assunzioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono procedere attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021  , ovvero espletando direttamente procedure selettive avvalendosi delle modalita' di cui all' art. 10, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 44/2021  , convertito, in legge n. 76/2021  .
 
  3.  Le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano ai fini dell' art. 1  , commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , nonche' dell' art. 23, comma 2,del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  .
 
 
  Art. 3 

Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano

 
  1.  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 30 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio