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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 3 ottobre 2022, n. 927
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
  Pubblicato in GU, n. 236 del 08/10/2022
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-10-03;927

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1  ed in particolare gli articoli 25  , 26  e 27  ;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Ravvisata la necessita', ai sensi dell' art. 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022  , di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;

Ravvisata altresi' la necessita' di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall' art. 1  dell'OCDPC n. 882/2022 in ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonche' del correlato incremento di attivita' a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea.

 
  1.  Ai sensi di quanto previsto dall' art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  citato in premessa, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell'incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in favore di tali comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2  , per un totale complessivo di euro 40 milioni.
 
  2.  Il contributo di cui al comma 1  e' riconosciuto ai comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento Istat relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:
   a. per i comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unita';
   b. per i comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unita';
   c. per i comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unita';
   d. per i comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unita'.
 
  3.  Le richieste di accesso al contributo in rassegna sono presentate dai comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all'Anci nazionale ai fini del relativo censimento.
 
  4.  All'esito delle risultanze del censimento di cui al comma 3  , coordinato dall'Anci nazionale, che le trasmette al Dipartimento della protezione civile decorsi quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 3  , i commissari delegati di cui all'OCDPC n. 872/2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi sessanta giorni dall'effettiva disponibilita' delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli comuni beneficiari in conformita' ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.
 
  5.  Le risorse complessivamente spettanti ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.
 
  6.  Alla disciplina delle modalita' con le quali i comuni, per il tramite dell'Anci nazionale, relazionano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalita' di cui al citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022  , si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
  7.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'importo di euro 40.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall' art. 44, comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  .
 
 
  Art. 2 

Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale - modifiche all' art. 1 dell'OCDPC n. 882/2022  .

 
  1.  In ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l'esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purche' direttamente impegnato nelle attivita' di gestione dell'emergenza in rassegna.
 
  2.  A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale non dirigenziale in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' art. 1, comma 2  della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori, e' aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
   a) in favore di un numero massimo di cinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 1.000 unita';
   b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 5.000 unita';
   c) in favore di un numero massimo di venticinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 15.000 unita';
   d) in favore di un numero massimo di trentacinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina pari o superiore a 15.000 unita'.
 
  3.  A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' art. 1  , commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell'indennita' ivi prevista di cui al predetto comma 3  , si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
   a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
   b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
   c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
   d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.
 
  4.  A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' art. 1  , commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell'indennita' ivi prevista di cui al predetto comma 3  , si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
   a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;
   b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.
 
  5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 3 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio



ALLEGATI:  
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