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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 27 febbraio 2023, n. 969
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 06/03/2023
  Vigente al 23/11/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2023-02-27;969

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  , recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142  , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Visto, in particolare, il comma 671 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 669 e 670, garantendo la continuita' della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita' e della misure medesime;

Considerato che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;

Considerato che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;

Considerato che con riferimento ai ventinove enti del terzo settore e del privato sociale valutati positivamente dalla commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate quattordici convenzioni per totali 6.676 posti disponibili;

Considerato che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unita' richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.

883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Considerata la necessita' di riallineare le misure previste dal comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresi', una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d'emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente;

Considerato che con riferimento al citato art. 31, comma 1, lettera a), risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;

Ravvisata la necessita', in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attivita' coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti

 
  1.  Per le ragioni indicate in premessa, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a riconoscere il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai beneficiari aventi diritto di cui all' art. 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , e all'art. 5 dell'OCDPC n. 881/2022, per un massimo di ulteriori 50.000 unita'.
 
  2.  All'onere massimo quantificabile per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1  , pari ad euro 89.000.000,00, si provvede a valere sulle somme non utilizzate autorizzate per l'attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all' art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , all' art. 44, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  , e all'art. 1 dell'OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche e integrazioni.
 
 
  Art. 2 

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

 
  1.  Il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, e' prorogato fino al 3 marzo 2023.
 
  2.  La prosecuzione della misura di cui al comma 1  , ai sensi di quanto gia' previsto dall'art. 9, comma 3, della citata OCDPC n. 895/2022, e' ricompresa nel contributo forfettario previsto per lo scopo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 27 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio