Visti:
- l' art. 3 della Costituzione che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 21 della " Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea " che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali";
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 , "Testo unico delle disposizioni concernenti la disiplina dell'immigazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- il D.P.R 31 agosto 1999, n. 394 , "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 , di attuazione della sopra menzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, l'ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'unione europea, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il DLgs 9 luglio 2003, n. 216 , di attuazione della sopra menzionata Direttiva;
il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della summenzionata direttiva;
- il libro vede del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individio alla base dell'unione Europea;
La Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante I'attuazione del Principio delle PP.OO. e della Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Il D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 di attuazione della summenzionata Direttiva;
Lo Statuto della Provincia di Pisa in vigore dal 12 maggio 2001 come modificato con delibere Consiglio Provinciale n° 8 del 17/1/2003, n° 27 delI'1/3/2004, n° 112 del 31/07/2004, n° 14 del 1 Febbraio 2006 e n. 21 del 17 febbraio 2006;
La Direttiva del Ministro per I'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l'anno 2010 emanata il 21 luglio u.s. la quale assegna aII'UNAR, nell'ambito della priorità politica n. 3 "rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico "Contrasto ad ogni forma di discriminazione mediante la costituzione di una rete nazionale di rilevazione del fenomeno e la sensibilizzazione delle giovani generazioni", il compito della "progressiva costituzione, anche in adesione a quanto già previsto dall'art. 44 del D.Igs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione mediante l'opportuna definizione di protocolli di intesa e accordi operativi con Regioni ed Enti locali che prevedano il pieno ed attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento";
la Convenzione stipulata in data 24 luglio 2009 tra la Provincia di Pisa e il Ce.S.Di Centro Studi Discriminazioni per il progetto "Centro Antidiscriminazioni".
Tutto ciò visto e considerato le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:
ART.1 - IMPEGNI COMUNI
L'UNAR e la Provincia di Pistoia si impegnano a:
a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;
b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;
c. definire e promuovere annualmente - a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziitive congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
d. attivare collaborazioni e definire programmi di interventi comuni in modo da partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali, regionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
e. collaborare a iniziative di formazione finalizzate a una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
f. realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento, rivolti agli operatori di della Provincia, dei Comuni e delle Associazioni, Enti ed istituzioni individuati dalla Provincia;
g. organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 6 del Decreto legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio provinciale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni;
h. svolgere attività di informazione sull'attività svolta dal Centro a livello nazionale.
ART. 2 - IMPEGNI ASSUNTI DALL'UNAR
L'UNAR si impegna in particolare a:
a) individuare, nell'ambito della rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione in corso di progressiva istituzione, il Centro antidiscriminatorio istituito dalla Provincia quale struttura territoriale di riferimento per l'ambito provinciale di Pisa;
b) assicurare la messa in rete del Centro con il sistema informativo del Contact Center UNAR, in modo da consentire una trattazione sinergica e sistematica dei casi di discriminazione rilevati sul territorio cittadino e provinciale, secondo le linee guida già adottate da UNAR in riferimento agli altri protocolli di intesa e accordi operativi stipulati con il sistema delle autonomie locali;
c) rendere disponibili, anche nell'ambito del progetto "Reti territoriali contro le discriminazioni razziali" promosso da UNAR e cofinanziato dal Ministero dell'interno e dal Programma europeo per l'integrazione dei cittadini provenienti dai paesi terzi FEl 2007 - 2013, apposite risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente protocollo;
d) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori ecc e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
e) individuare esperti e figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che la Provincia di Pisa intenda organizzare al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate in specifici ambiti e settori.
ART. 3 - IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA DI PISA
La Provincia di Pisa attraverso il Centro, si propone di coordinare la rete territoriale di sportelli e di associazioni di settore operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni. AI Centro possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative.
Il Centro, quale organismo con compiti di monitoraggio, di informazione e di tutela, nei confronti delle persone vittime di discriminazioni, svolgerà, anche avvalendosi della collaborazione del Ce.S.Di, le seguenti funzioni:
1. coordinamento delle attività della rete territoriale di sportelli e di Associazioni di settore operanti sul territorio provinciale al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;
2. informazione e consulenza a tutti coloro che ritengono di aver subito discriminazioni
3. esame di eventuali segnalazioni di fenomeni discriminatori che possono pervenire anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative e denuncia degli stessi qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
4. formazione, sensibilizzazione e approfondimento sul diritto antidiscriminatorio;
5. elaborazione di strumenti per il monitoraggio, l'analisi ed il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio, anche avvalendosi dell'Osservatorio Sociale della Provincia di Pisa;
6. raccolta di dati, elaborazione e analisi degli stessi attraverso la messa in rete con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, tale da consentire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio provinciale.
ART. 4 - TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO
Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, rispettivamente designati da UNAR e Provincia di Pisa.
Il comitato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e si riunisce con cadenza bimestrale, ha i seguenti compiti:
a) coinvolgere, nell'ambito delle attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune (es: difensori civici, consigliere di parità, Consulte locali, URP, giudici di pace, patronati, centri antiviolenza, associazioni di migranti e di tutela dei diritti, associazioni iscritte al registro regionale, associazioni di donne migranti, organizzazioni per la tutela dei diritti dei disabili, delle persone anziane, delle persone LGBT etc.);
b) programmare le attività comuni di cui aIl'articoIo 1 del presente protocollo;
c) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
d) diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.
ART. 5 - DURATA
La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.
ART. 6 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO
Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.