Art. 2
1.
Possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'
articolo 1
gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'
articolo 17 della l. 137/1952
o dell'
articolo 34 della l. 763/1981
, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
2.
Gli assegnatari o i familiari di cui al
comma 1
devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, determinato ai sensi degli
articoli
25
,
26
e
27
della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96
(Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla
legge regionale 31 luglio 1998, n. 45
, nonché delle relative spese di conduzione all'atto della presentazione della domanda di acquisto.