TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
1) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Macedonia» designa la Repubblica di Macedonia;
2) il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
3) il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
5) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo;
6) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente Accordo;
7) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
8) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
9) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
10) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
11) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione cosi' definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
12) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
13) il termine «prestazioni» designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi;
14) il termine «prestazioni familiari» designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.
Articolo 2
Campo di applicazione materiale
1.
Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
- 1 ) in Italia: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternita'; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione;
2) In Macedonia: i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e superstiti; l'assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternita'; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro la disoccupazione; le prestazioni familiari.
2.
Il presente Accordo si applichera' egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.
3.
Il presente Accordo si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.
4.
Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 22.
5.
Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
6.
Il presente Accordo verra' attuato, altresi', in conformita' con le disposizioni dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunita' Europee e gli Stati Membri da una parte, e la Macedonia dall'altra, firmato il 9 aprile 2001, ed entrato in vigore il 1° aprile 2004.
Articolo 3
Campo di applicazione personale
1.
Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
2.
Il presente Accordo si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
Articolo 4
Parita' di trattamento
1.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parita' di trattamento sara' assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.
TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile
Articolo 5
Disposizioni generali
1.
Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attivita' lavorativa.
Articolo 6
Disposizioni particolari
1.
Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:
1) Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non ecceda i 24 mesi.
2)
Le persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purche' la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
3)
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
4)
I lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.
5)
I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
6)
Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
7)
I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
Articolo 7
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
1.
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Articolo 8
Eccezioni agli articoli 5 e 6
1.
Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.
Articolo 9
Esportabilita' delle prestazioni in denaro
1.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
Articolo 10
Assicurazione volontaria
1.
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.
2.
Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtu' della legislazione di tale Stato.
3.
La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilita' non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Articolo 11
Totalizzazione
1.
Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
TITOLO III
Disposizioni particolari Capitolo I Malattia (ivi compresa la Tubercolosi) e Maternità
Articolo 12
Prestazioni
1.
I lavoratori di cui agli artt. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.
2.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.
Articolo 13
Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata
1.
I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:
1) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure
2) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
2.
Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro e' fissato dall'Istituzione competente.
3.
Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonche' alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.
Articolo 14
Prestazioni per i pensionati
1.
Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.
2.
I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente, nonche' i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Articolo 15
Prestazioni per i familiari
1.
I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Articolo 16
Protesi e grandi apparecchi
1.
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sara' stabilita nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 35, e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.
Articolo 17
Rimborsi
1.
Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'art. 35.
2.
Le Autorita' e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso. Capitolo II Pensioni
Articolo 18
Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)
1.
Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 19.
Articolo 19
Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata)
1.
Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11.
2.
Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
3.
Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
1) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
2) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
3) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;
4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformita' alla legislazione che essa applica.
Articolo 20
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
1.
Nonostante quanto disposto all'articolo 19, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non e' tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
Articolo 21
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.
1.
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Articolo 22
Pensioni minime
1.
Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto e' raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.
2.
L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
Articolo 23
Disposizioni particolari
1.
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o puo' far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni. Capitolo III Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 24
Prestazioni
1.
Per le prestazioni in natura ed in denaro: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 16 e 17.
Articolo 25
Malattie professionali
1.
Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti ed inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35 sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si' applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.
2.
Qualora un lavoratore, al quale e' stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore e' stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.
Articolo 26
Eventi pregressi per valutazione dell'incapacita'
1.
Se, per la valutazione del grado di incapacita', la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terra' conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
Articolo 27
Infortunio in itinere
1.
L'infortunio subito da un lavoratore, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, da uno Stato contraente nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato, in conformita' alle legislazioni che essa applica, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nell'altro Stato contraente, subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Stato.
Articolo 28
Accertamenti medici
1.
Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacita' lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
Articolo 29
Diritto di surroga
1.
Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore puo' pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosce all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.
Articolo 30
Notifiche
1.
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore occupato sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un'incapacita' permanente, deve essere notificato senza indugio tra le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti. Capitolo IV Disoccupazione
Articolo 31
Diritto alle prestazioni
1.
Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
2.
L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e' subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtu' della quale le prestazioni sono richieste.
3.
Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto e' stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si e' recato e sono rimborsate dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente secondo le modalita' fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 35. Capitolo V Prestazioni Familiari
Articolo 32
Totalizzazione
1.
Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, l'Istituzione competente, se necessario, applica le disposizioni di cui all'art. 11.
Articolo 33
Residenza dei familiari
1.
I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.
Articolo 34
Regole di priorita' in caso di cumulo
1.
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell'articolo 33 e' sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtu' della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
TITOLO IV
Disposizioni diverse
Articolo 35
Intesa amministrativa
1.
Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in una Intesa amministrativa, che entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo stesso.
Articolo 36
Scambio di informazioni
1.
Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
1) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
2) tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
Articolo 37
Collaborazione amministrativa
1.
Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo e, come se si riferissero alle rispettive legislazioni. Tale assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
2.
Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 35, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
Articolo 38
Assistenza diplomatica e consolare
1.
Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita', alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Articolo 39
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
1.
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo.
2.
Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
3.
L'attestazione, rilasciata dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticita' di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.
Articolo 40
Organismi di collegamento
1.
Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un piu' rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorita' competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
Articolo 41
Domande, dichiarazioni e ricorsi
1.
Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione del presente Accordo, ad una Autorita', Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorita', Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.
2.
Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3.
I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorita' o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorita' od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorita' od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
Articolo 42
Corrispondenza tra Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento
1.
Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone.
Articolo 43
Pagamenti
1.
L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi del presente Accordo, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.
2.
Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione del presente Accordo avra' luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.
3.
Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.
Articolo 44
Recuperi
1.
Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione puo' chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo cosi' trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.
Articolo 45
Protezione dei dati personali
1.
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovra' essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno soggetti alla legislazione sulla protezione dei dati personali dei due Stati contraenti.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 46
Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti
1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.
Articolo 47
Decorrenza
1.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
2.
Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
3.
Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
4.
Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
Articolo 48
Entrata in vigore
1.
Il presente Accordo sara' ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2.
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cessera' di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.
3.
Il presente Accordo potra' essere denunciato da uno Stato contraente e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
4.
In caso di denuncia del presente Accordo:
1) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
2) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
3) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.