Regione Toscana
Domande e risposte sulla carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitari
  1. La Carta di soggiorno permanente mantiene la sua validità in caso di assenze temporanee?
    Sì, mantiene la propria validità a patto che le assenze non superino ogni volta i 2 anni consecutivi.
  2. Dopo quanto tempo il familiare non comunitario di cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente?
    Dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione.
  3. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale incidono sul diritto di soggiorno del familiare non comunitario?
    No, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, oppure di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
  4. Il divorzio o l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione incide sul diritto di soggiorno dei loro familiari non comunitari?
    No, non incidono a condizione che esse abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
    a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
    b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
    c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
    d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
  5. Il familiare del lavoratore subordinato o autonomo che decede mentre era in attività senza avere ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente può acquisire ugualmente il diritto di soggiorno?
    Sì, se si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
    b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
    c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
  6. I familiari dei cittadini dell’Unione hanno diritto di esercitare attività economiche?
    Si, hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
  7. Per quali motivi il diritto di ingresso e soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione può essere limitato?
    Può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  8. In quali casi si può procedere all’allontanamento dallo Stato?
    Il provvedimento di allontanamento dei familiari di cittadini dell'Unione, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato. In tali casi il provvedimento di allontanamento viene adottato dal Prefetto territorialmente competente in base al luogo di iscrizione anagrafica del destinatario e sarà comunicato al comune ove esso è iscritto.
  9. È possibile ricorrere contro il provvedimento di allontanamento?
    Sì, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
    Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dell'interessato.