Regione Toscana
Scheda 2 - Domande e risposte sul nullaosta al ricongiungimento familiare

Domande e risposte sul nullaosta al ricongiungimento familiare

 1. A quale Sportello Unico deve essere presentata la richiesta di nullaosta?
La presentazione è online: è il sistema informatico a inviarla allo Sportello Unico competente.

3. Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, deve essere presentato in originale?
Sì.

4. Dove si richiede il certificato di idoneità alloggiativa?
Deve essere richiesto al Comune del luogo dove è situato l’alloggio.

5. Cosa si deve presentare per dimostrare che il contratto di affitto è stato rinnovato?
Copia del Modello F23 relativo al pagamento all’ Ufficio del registro della tassa annuale.

6. Cosa si deve presentare in caso di cumulo di reddito con familiare convivente?
Il familiare convivente deve dimostrare il proprio reddito con la documentazione relativa al lavoro.

7. A chi deve essere presentata la documentazione sulla situazione familiare?
Al momento della richiesta del visto d'ingresso nel territorio dello Stato italiano, il familiare per il quale è richiesto il nullaosta, dopo averlo ricevuto, presenta all'autorità diplomatico consolare competente per il Paese di provenienza la certificazione che attesta il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, tradotta e legalizzata.

8. Cosa succede nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità?
La rappresentazione diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la documentazione sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati.

9. Com'è documentabile lo stato di salute dei figli maggiorenni a carico?
Attraverso la certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

10. Come avviene il rilascio del nullaosta?
Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, convoca il richiedente che dovrà portare una marca da bollo da 16,00 euro. Per le richieste inviate dal 27 gennaio 2014 non verrà più consegnato il nulla osta cartaceo, ma una comunicazione che dimostra l’avvenuto rilascio telematico alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare da parte dello Sportello Unico.
Al richiedente viene inoltre fornita comunicazione scritta con il numero telefonico dello Sportello Unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione del familiare presso lo sportello per la richiesta del permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

11. Entro quanto tempo potrà essere utilizzato il nullaosta?
Potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.

12. Può essere delegato qualcuno per il ritiro del nullaosta?
Per i procedimenti precedenti al 27 gennaio 2014 il nulla osta potrà essere consegnato a persona munita di delega notarile, salvo che si tratti del coniuge o di altri parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, per i quali sarà sufficiente la delega semplice.
Per le richieste inviate dal 27 gennaio è prevista la consegna di una comunicazione che attesta l’avvenuto rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare. La comunicazione potrà essere consegnata a persona munita di delega semplice, accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

13. Cosa deve fare lo straniero richiedente una volta ricevuto il nullaosta?
Domande inviate prima del 27 gennaio 2014: inviare nulla osta a familiare nel Paese di provenienza, che si deve recare alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per chiedere il visto di ingresso per ricongiungimento e presentare la documentazione che attesta il legame di parentela.
Domande inviate dopo il 27 gennaio 2014: non viene più consegnato il nulla osta cartaceo ma una comunicazione scritta che attesta l’avvenuto rilascio del nulla osta. Il familiare dovrà richiedere il visto d’ingresso presso la competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.

14. Dove va presentata la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare?
Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

15. Cosa deve contenere la domanda per il rilascio del visto e quali documenti devono esservi allegati?
La domanda deve contenere le generalità complete del familiare che intende ricongiungersi e gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente (documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO).
Alla domanda devono essere allegati il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il nullaosta e la documentazione attestante il legame familiare.

16 . Quando e come viene consegnato il visto d'ingresso?
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.

17. Vengono forniti altri documenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari insieme al rilascio del visto di ingresso?
Sì, una comunicazione scritta in lingua comprensibile al richiedente il visto o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia al Sportello Unico per l'Immigrazione.

18. A chi devono comunicare le autorità diplomatiche o consolari il rilascio del visto al richiedente?
Allo Sportello Unico per I ‘Immigrazione in via telematica.

19. Cosa deve fare l'ospitante di chi arriva con il visto per ricongiungimento?
Dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, alla persona arrivata, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e della persona arrivata, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1.100 Euro.

20. Da chi e come viene consegnato al richiedente il provvedimento di diniego del rilascio del visto di ingresso?
Dalle autorità diplomatiche o consolari con provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione, qualora non ci siano i requisiti previsti dalla suddetta procedura o quando anche risultino accertate condanne in primo grado, ovvero reati inerenti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Se il richiedente non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione in lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo secondo le preferenze manifestate dall'interessato.

21. Possono ottenere il nullaosta al ricongiungimento familiare i richiedenti privi di un reddito?
Sì, nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito proprio si può considerare anche quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente.

22. I cittadini di paesi terzi a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso per asilo e i cittadini di paesi terzi ammessi alla protezione sussidiaria possono richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare?
Sì e non sono tenuti a dimostrare di possedere i requisiti di reddito e alloggio.

23. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

  • documento di viaggio per apolidi;

  • documento di viaggio per rifugiati;

  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);

  • lasciapassare delle Nazioni Unite;

  • documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;

  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;

  • documento di navigazione aerea;

  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;

  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’ "Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957).

24. Cosa deve fare il familiare all'estero una volta ricevuto il nullaosta?
Recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per presentare la domanda per il rilascio del visto d'ingresso, insieme alla documentazione trasmessagli dal familiare richiedente e alla documentazione attestante il rapporto di parentela.

25. Cosa devono fare i familiari del richiedente una volta arrivati in Italia con il visto per ricongiungimento?
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve prendere contatti con lo Sportello Unico per l'Immigrazione che rilascerà la seguente documentazione:

  • certificato di attribuzione del codice fiscale;

  • firma dell’accordo di integrazione e appuntamento per la prima sessione formativa;

  • kit postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di familiari.

Una volta spedito il kit postale presso gli Uffici Postali riceverà la comunicazione della data di convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e poi avverrà la consegna del permesso di soggiorno per motivi di familiari o dell'eventuale diniego.