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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal:  12-7-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facoltà al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessità, di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale;
Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi a livello nazionale, è stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'interno:
EMANA
il seguente decreto:

NUOVO

ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1

Compiti della banda musicale
1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.
2. Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonché a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
3. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.