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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 27

(Acquisto della cittadinanza)
1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione avviene in data posteriore.
Note all'art. 27:

Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vedi la nota all'art. 1; si riporta il testo dell'art. 15 della medesima legge;
"Art. 15 - 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.".