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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 03-04-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1988, n. 176 (in G.U. 02/06/1988, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1988)
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Testo in vigore dal:  2-6-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990.
((L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990))
.
((
1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.
1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1
))
2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari
((sociali))
.
((2- bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni))
.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.