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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1993, n. 187

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1993, n. 296 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1993)
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Testo in vigore dal:  15-6-1993

Art. 8

Norme in materia di espulsione degli stranieri
1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
"12-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-sexies.
12-ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altri parti, decide con ordinanza.
L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.
12-quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.
12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12- bis è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12- bis è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.".
2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"7-bis. - 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nei casi previsti dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.".