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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

Art. 235

a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell'articolo 97 è abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 è abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
Note all'art. 235:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.".
"Art. 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica). - (Omissis).
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. (Omissis).".
- Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 reca: "Ordinamenti dello stato civile".
- Il testo vigente dell'art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 20. - I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal prefetto o da un suo delegato il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo è composto.
Per tale vidimazione il podestà di ogni comune trasmette al prefetto, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo. I registri vidimati devono essere restituiti al podestà non oltre il 15 dicembre.".
- Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1328, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 21. - L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al prefetto per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente.
Il prefetto deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo è un supplemento di altro registro corrispondente.".
- Il testo vigente dell'art. 24 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 24. - Il primo atto che si riceve in un registro è steso immediatamente dopo la menzione fatta dal prefetto del numero dei fogli di cui si compone il registro.
Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciar spazio in bianco.
Le linee che non rimangono scritte per intero devono essere coperte, alla presenza delle parti e dei testimoni, con una riga di inchiostro.
Le date ed ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.".
- Il testo vigente dell'art. 37 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto è il seguente:
"Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinchè, sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando è smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia è a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto a parteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.".
- Il testo vigente dell'art. 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente, può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podestà, o di chi ne fà le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.".
- Il testo vigente dell'art. 97 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 97. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 95 del libro primo del codice civile, tutti gli altri documenti che in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.
Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.".
- Il testo vigente dell'art. 178 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 178. - Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite a margine o in calce di essi, secondo le speciali disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni che dovrebbero essere eseguite a margine possono essere fatte in calce e quelle che dovrebbero essere eseguite in calce possono essere fatte a margine, quando è esaurito lo spazio per esse rispettivamente riservato.
Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile o il cancelliere, che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, su un foglio a parte vistato dal prefetto o un suo delegato.
Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto è inserito insieme con il provvedimento di autorizzazione in apposito fascicolo da unire al rispettivo registro.".
- Il testo vigente dell'art. 179 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 179. - Il prefetto o un suo delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:
1) se i registri sono tenuti con regolarità e con precisione;
2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;
4) se sono state osservate tutte le altre norme stabilite dalla legge.".
- Il testo vigente dell'art. 180 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 180. - Terminata la verificazione, il prefetto o un suo delegato fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione: ''Verificato in questo giorno ........... del mese ....................... dell'anno ..............'' e vi appone la firma.".
- Il testo vigente dell'art. 181 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presene decreto, è il seguente:
"Art. 181. - Il prefetto o un suo delegato redige processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro e le osservazioni fatte.
Il processo verbale è sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile ed è trasmesso al procuratore della Repubblica.".
- Il testo vigente dell'art. 182 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
Art. 182. - Il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile.
Egli, salvo quanto è disposto nell'art. 94, deve procedere in ciascun anno alla verificazione dei registri, dopo che sono stati depositati nella cancelleria del tribunale; deve altresì redigere con l'assistenza del cancelliere un processo verbale attestante i risultati delle verificazioni eseguite e ordinare quindi il deposito dei registri negli archivi del tribunale. Può inoltre procedere, in ogni tempo, a verificazione straordinaria dei registri esistenti presso gli uffici di stato civile.".