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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-9-2016
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Art. 21

Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis.
((Il))
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,
((secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS))
.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
((secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS))
.
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
.
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
.

((38))
--------------
AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 9) che "Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001".