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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 17

Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206


Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.
2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.
4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali".