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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 42

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al secondo periodo, le parole: "a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".
Note all'art. 42:
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 53 (Deroghe alle condizioni della formazione di architetto). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".