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LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal:  1-7-1962

Art. 15


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.
La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale".