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LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1982)
Testo in vigore dal:  20-9-1975

Art. 219


La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.