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LEGGE 25 gennaio 1982, n. 17

Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

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Testo in vigore dal:  12-2-1982

Art. 3


Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.
Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.
Il provvedimento è adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.