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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  19-1-2013

Art. 61

Abrogazioni e modificazioni
2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».
3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo».
4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'art. 61:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 3 (Applicazione della riserva parlamentare). - 1.
Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132, così recita:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile). - 1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2.
3.
4.
5.
6.».
- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, così recita:
«Art. 34 (Modificazioni e abrogazioni). - 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.
Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale). - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 è sostituito dal seguente:
«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;
d) il comma 5 è abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno). - 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 è abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis è abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma è abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma è abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma è abrogato;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) il terzo comma è abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) il comma 4 è abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35). - Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «, con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: «nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies è sostituito dal seguente:
«158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma è abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies è abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - OAvverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.».
- Il testo dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O così recita:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie) In vigore dal 9 aprile 2008
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato.
Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».