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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 19



In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.
((28))


L'indennità è stabilita nella misura seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

COMMA ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.
(1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 luglio 1939, n. 1272 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole:
« numero dei figli », le altre: « a carico »".
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AGGIORNAMENTO (28)

La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni".