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REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal:  27-4-1930

Art. 26



Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo Comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.