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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
Testo in vigore dal:  30-4-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Sanzioni, procedure, controlli
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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2.
((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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3.
((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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6-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231))
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14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".