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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  12-4-2007
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Art. 11

Rimborso della tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46 ))
.
2. Le società che negli anni
(( 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 ))
hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso
(( delle somme versate ))
, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi
(( nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni ))
, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse;a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.