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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  29-12-1978
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Art. 5



Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti:
contributo base: 0,1375 per cento;
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;
assicurazione contro la tubercolosi:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2 per cento;
assicurazione contro la disoccupazione involontaria:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2,30 per cento;
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 0,15 per cento;
assegni familiari: 5 per cento;
assicurazione contro le malattie:
assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a
carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore;
assistenza pensionati: 3,80 per cento;
tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5 per cento.
Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi sono pari a:
lire quattrocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire settecento;
lire settecento, per retribuzioni effettive superiori a lire settecento e fino a lire mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura.
Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono la quota della tredicesima mensilità e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in natura. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari nonché le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, possono essere stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione salariale della categoria medesima.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1978, N.843))
.
Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 31, quinto comma, del decreto-legge 26, ottobre 1970, n. 745, nel testo sostituito dalla legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma pari, complessivamente, al venti per cento del gettito dei contributi attribuiti alla predetta Cassa unica per gli assegni familiari.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 21 dicembre 1978, n.843 (con l'art. 22, comma 1) ha disposto che "Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a: lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille; lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento; lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.
Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso".