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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. (17)
2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
. (19)
4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1. (13) (14)
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiornò.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10)


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 3 del presente articolo "s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155".


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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art. 11, comma 23) che "La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate".
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo della L. 537/1993 (che ha disposto la modifica del comma 4 del presente articolo) in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 1988.


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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1994 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 4, "nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114".


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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento".


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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che: "Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013."