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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal:  25-3-2012
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Art. 4

Organi
1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
4) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina
((, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,))
dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; (7)
d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; (7)
((g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo))
.
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.
2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.
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AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (che ha introdotto la lettera c) al comma 1 del presente articolo), nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione", anziché "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".
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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole "nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)" del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461).