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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 55-quinquies

Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
((
1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.
))
((9))
((
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
))
((9))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((9))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((9))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((9))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((9))
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((9))
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
((
9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.
))
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."