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LEGGE 6 novembre 1989, n. 368

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 26/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2022)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero (CGIE).
((
1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero
))
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale
((e linguistica))
, l' integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali
((, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana))
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