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LEGGE 30 novembre 2000, n. 356

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 19-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
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Testo in vigore dal:  19-12-2000

Art. 6

Assunzione di ausiliari di leva
nel Corpo di polizia penitenziaria
1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltrechè il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.
5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 6:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), così modificata dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
"Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 3) CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
| |Dotazione organica| |
Ruolo Qualifiche Uomini Donne Totale
Ispettori Ispettori superiori 590 50 640
Ispettori capo
Ispettori 3.428 290 3.718
Vice ispettori
Sovrintendenti Sovrintendenti capo 4.140 360 4.500
Sovrintendenti
Vice sovrintendenti
Agenti e assistenti Assistenti capo 32.068 3.480 35.548
Assistenti
Agenti scelti
Agenti ed agenti ausiliari

- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.".
- Si riporta il comma 7 dell'art. 5 della citata legge n. 443/1992:
"7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione".
- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 107 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.".
- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.".