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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006, n. 3506
  Disposizioni urgenti di protezione civile (Estratto)  
 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2006-03-23;3506

Indice



   
  Art. 13   
  1.  Al fine di consentire il rapido espletamento delle attivita' connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, ancora pendenti avanti alla speciale Sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il presidente della predetta Commissione dispone, in deroga all' art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , l'assegnazione delle medesime richieste alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni territoriali di riconoscimento dello status di rifugiato assegnatarie dei predetti incombenti operano a supporto della speciale sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo ed adottano le decisioni secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  .
 
  2.  In deroga all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , su disposizione del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le Commissioni territoriali di cui di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modifiche ed integrazioni, possono essere inviate per operare, con gli stessi poteri, nella circoscrizione territoriale di altra Commissione, per l'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
 
  3.  In ragione dell'attivita' di formazione, consulenza e supporto svolta dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati a favore del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modifiche ed integrazioni, il medesimo Ministero dell'interno e' autorizzato ad assegnare, a valere sulle risorse disponibili sull'U.P.B. 4.1.1.0 - capitolo 2255, anno finanziario 2006, un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede del predetto Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
 
  4.  In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno puo' autorizzare ulteriori quaranta unita' di personale direttamente coinvolto nelle attivita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di quaranta ore mensili pro-capite. Il predetto personale e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
 
  5.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 4  si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'U.P.B. 2.1.1.0 - capitolo 1182 - anno finanziario 2006.