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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1225

Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

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Testo in vigore dal:  26-3-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;
Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 68/360 del 15 ottobre 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.
Tale diritto si estende a favore:
a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
Analogo diritto può essere riconosciuto ad ogni altro membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.
Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E.".
Il rilascio della carta di soggiorno - conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno - viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti:
Per il lavoratore:
1) il documento in forza del quale egli è entrato nel territorio della Repubblica;
2) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
Per i membri della famiglia:
1) il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica;
2) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo di parentela;
3) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che i familiari sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese.
La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità.
Ai membri della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno la cui validità deve essere uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al lavoratore.
Un documento di soggiorno di validità almeno uguale al periodo di tempo del loro impiego nel territorio della Repubblica è rilasciato ai lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un prestatore di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 semprechè non sia applicabile la disposizione di cui alla successiva lettera b).
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:
a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;
b) i lavoratori stagionali, quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
I lavoratori di cui ai precedenti commi a) e b) sono tenuti a segnalare la loro presenza nel territorio nazionale in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro della C.E.E. nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno".