stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal:  11-8-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
9. IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
((12))
12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.
17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.
18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989.
Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

-----------------


AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.